Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37019 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37019 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata i epigrafe e con la quale è stato condanNOME per il reato previsto dagli artt 624 e 625, nn. 2, cod.pen..
Il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione del circostanza attenuante di cui all’art.62, n.4, cod.pen. è inammissibile in q meramente riproduttivo di censura già spiegata in sede di atto di appell analizzata dalla Corte con congrua motivazione, ove è stato ritenuto che concreta entità del danno fosse di carattere non trascurabile.
Il secondo motivo, attinente alla mancata concessione delle circostanz attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanz attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenz di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la rifor dell’art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conve con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale,. a della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stat incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazio insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia c anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 de 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prender esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prev ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un so elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di sp quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsi elemento positivo idoneo a giustificare l’applicazione delle relative circost attenuanti, valorizzando altresì in senso ostativo i numerosi precedenti penal cui l’imputato risulta gravato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
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