Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5919 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5919 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AUGUSTA il 25/08/1999
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, d condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, con il prim motivo di ricorso, l’uso personale dello stupefacente, con il secondo, il diniego delle circos generiche e con il terzo, la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato e sviluppato i motivi di ri insistendo in particolare per l’ammissibilità del secondo motivo.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione de riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insinda in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal dato ponderale, incompat con uso personale, trattandosi di 83,5 dosi di marijuana, già frazionate, dalla non credibi della tesi difensiva, in considerazione della mancata esplicitazione delle modalità e condizi dell’acquisto di un così cospicuo quantitativo nonché dal comportamento dell’imputato, che s disfaceva di 48 dosi gettandole dalla finestra all’arrivo degli operanti. Dalle cad motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti preci circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di man illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavore dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli rite o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegitti della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina il giudice a quo ha rilevar l’insussistenza di elementi positivi, non avendo l’imputato fornito alcun elemento per svolgimento delle indagini.
Altrettanto, manifestamente infondata è la terza doglianza, avendo il giudice a q considerato, sulla base degli elementi di fatto emersi nel corso del giudizio, il fatto non
una isolata manifestazione episodica, alla luce del comportamento complessivo tenuto dal ricorrente, e comunque non esiguo il pericolo.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nell determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), al condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore dell Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/12/2024
Ilfconsigliere estengore
Il Presidente