Diniego delle Circostanze Attenuanti Generiche: la Cassazione ribadisce i limiti del ricorso
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui criteri di valutazione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e sui requisiti di ammissibilità di un ricorso in Cassazione basato sul loro diniego. La Suprema Corte ha confermato un principio consolidato: un motivo di ricorso generico e non specifico non può superare il vaglio di legittimità, soprattutto quando la decisione del giudice di merito è adeguatamente motivata, anche se in modo sintetico.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per i reati di danneggiamento e ricettazione, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione della sentenza d’appello in merito alla negazione delle circostanze attenuanti generiche.
L’appellante sosteneva, in sostanza, che i giudici di merito non avessero adeguatamente spiegato le ragioni per cui non gli erano state concesse le attenuanti, violando così il suo diritto a una pena più mite in considerazione di specifici aspetti favorevoli.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta di concessione delle attenuanti, ma si concentra sulla validità del motivo di ricorso presentato. Secondo i giudici supremi, il motivo era palesemente generico e manifestamente infondato. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
La genericità del ricorso sulle circostanze attenuanti generiche
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della specificità del motivo di ricorso. La Cassazione ha ritenuto che la doglianza dell’imputato non fosse sufficientemente dettagliata per mettere in discussione la logicità della sentenza impugnata. Il ricorso si limitava a lamentare il diniego senza contrapporre argomentazioni specifiche e concrete che potessero minare la coerenza della motivazione del giudice d’appello.
Il criterio della sufficienza motivazionale
La Corte ha inoltre ribadito un principio giurisprudenziale consolidato: per motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è richiesta una disamina analitica di ogni singolo elemento che potrebbe astrattamente giustificarle. Al contrario, è considerato sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento, anche in modo sintetico, a elementi negativi ritenuti prevalenti o alla semplice assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, ancorando la sua decisione a elementi concreti emersi nel processo, rendendo così il ricorso privo di fondamento.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si basano su un’interpretazione rigorosa dei requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile perché il motivo si rivela generico e manifestamente infondato. La Corte sottolinea che la motivazione della sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità. Secondo tale orientamento, per negare la concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito fornisca un congruo riferimento a elementi negativi considerati decisivi o rilevanti, oppure all’assenza di elementi positivi. Questo è esattamente ciò che è accaduto nel caso in esame, dove la Corte d’Appello ha giustificato la propria decisione in modo adeguato.
Le Conclusioni
L’ordinanza rafforza l’idea che il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche è ampiamente discrezionale e riservato al giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo in presenza di un vizio di motivazione palese, come una motivazione assente, contraddittoria o manifestamente illogica, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di grado inferiore. Per chi intende contestare il diniego delle attenuanti, è quindi fondamentale formulare un motivo di ricorso specifico, che evidenzi con precisione le carenze logiche della sentenza impugnata, anziché limitarsi a una generica lamentela. In assenza di tali requisiti, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
Per quali reati era stato condannato l’imputato?
L’imputato era stato condannato in via definitiva per i reati di danneggiamento e ricettazione.
Qual era l’unico motivo del ricorso in Cassazione?
L’unico motivo del ricorso era il vizio di motivazione relativo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era generico e manifestamente infondato, e la motivazione della sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata, secondo cui per negare le attenuanti è sufficiente il riferimento a elementi negativi o all’assenza di elementi positivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45924 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45924 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME impugna la sentenza 23/06/2022 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza in data 08/06/2020 del Tribunale di Foggia, che lo aveva condannato per i reati di danneggiamento e ricettazione.
Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché il motivo si palesa generico manifestamente infondato, in guanto la motivazione della sentenza impugnata è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminu richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli el negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto specie (si veda, in particolare, pag. 3);
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.