Circostanze Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle?
Le circostanze attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Ma cosa succede quando la loro concessione viene negata? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri con cui il giudice può legittimamente escludere questo beneficio, anche a prescindere da una richiesta esplicita della difesa.
I Fatti del Caso: False Dichiarazioni e Violazione delle Misure
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di cui all’art. 495 del codice penale, relativo a false dichiarazioni sulla propria identità o qualità personali rese a un pubblico ufficiale. L’imputato, durante un controllo di polizia, aveva fornito informazioni non veritiere. La sua condanna era stata confermata anche in appello.
L’imputato ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un unico motivo: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A suo dire, queste avrebbero dovuto essergli concesse per mitigare il trattamento sanzionatorio, tenendo conto anche della ritenuta recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, la decisione dei giudici di merito di negare le attenuanti era pienamente legittima e correttamente motivata.
Le motivazioni: perché il diniego delle circostanze attenuanti generiche era legittimo?
La Corte ha chiarito un principio consolidato nella giurisprudenza: per motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Non è necessaria una disamina analitica di ogni possibile fattore.
Nel caso specifico, la motivazione era solida e basata su due elementi chiave:
1. La Gravità del Comportamento: L’imputato non si era limitato a mentire. Era stato sorpreso in un Comune diverso da quello in cui era sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora. Questa violazione, unita alle false dichiarazioni fornite proprio agli agenti che lo controllavano, delineava un quadro di condotta particolarmente grave.
2. L’Assenza di Elementi Positivi: I giudici non hanno riscontrato alcun elemento concreto e positivo a favore del ricorrente che potesse giustificare una riduzione della pena. La difesa non è solo chiedere, ma anche dimostrare la presenza di fattori meritevoli di valutazione.
In sostanza, la Corte ha ribadito che la decisione sulle attenuanti si fonda su un giudizio complessivo sulla personalità e la condotta dell’imputato, e il comportamento tenuto durante il controllo di polizia era un indicatore negativo preponderante.
Le conclusioni: Lezioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre una lezione importante: il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è un automatismo. La valutazione del giudice è ampiamente discrezionale e si basa su elementi concreti. Un comportamento grave, contrario alla legge e poco collaborativo, può facilmente vanificare qualsiasi richiesta di clemenza. Per la difesa, ciò significa che non basta avanzare una richiesta formale, ma è cruciale poter indicare elementi positivi e concreti (come il comportamento processuale, la confessione, il ravvedimento) che possano effettivamente orientare il giudice verso una valutazione favorevole.
È necessario chiedere formalmente le circostanze attenuanti generiche perché il giudice possa concederle?
No, non è strettamente necessario, ma la Corte chiarisce che il giudice può negarle legittimamente basando la sua decisione su elementi concreti negativi, indipendentemente dal fatto che siano state richieste o meno.
Quali elementi ha considerato la Corte per giustificare il diniego delle attenuanti in questo caso?
La Corte ha ritenuto la decisione giustificata dalla gravità del comportamento dell’imputato, che aveva violato l’obbligo di dimora e fornito false dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria, e dall’assenza di elementi concreti positivi a suo favore.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31551 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31551 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che il COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che, con l’unico motivo proposto, l’imputato si duole dell’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rilevando che, a differenza di quanto evidenziato dalla sentenza impugnata, ne aveva fatto richiesta in primo grado in sede di discussione orale e che le stesse avrebbero dovuto essergli concesse anche per mitigare il trattamento sanzionatorio in considerazione della ritenuta recidiva mediante il relativo bilanciamento;
Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, a prescindere dalla richiesta delle stesse, come ha correttamente posto in rilievo la sentenza impugnata, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), come avvenuto nella fattispecie in esame;
Rilevato, invero, che nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche la decisione impugnata ha evidenziato sia che il ricorrente ha avuto un comportamento grave perché, sorpreso in un Comune diverso da quello in cui aveva l’obbligo di dimora, forniva false dichiarazioni agli agenti di Polizia Giudiziaria che avevano provveduto al controllo sia che, comunque, non sussistevano elementi concreti positivi in senso contrario;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2024