Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28906 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28906 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VILLA DI BRIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata – emessa a seguito di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza n. 44676 – 22 del 27 settembre 2022, di annullamento parziale della pronuncia della Corte di appello di L’Aquila emessa il 22 ottobre 2021, nei confronti di NOME COGNOME, di parziale riforma della condanna resa dal Tribunale di Lanciano, il 19 giugno 2021 – la pena irrogata all’imputato è stata rideterminata in quella di mesi dieci di reclusione ed euro duecento di multa.
Il primo giudice aveva condannato COGNOME per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., con la recidiva semplice, alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa, all’esito di rito abbreviato, e la Corte appello di L’Aquila, con la sentenza parzialmente annullata con rinvio, aveva ridotto la pena irrogata all’imputato, in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 530 di multa.
La sentenza rescindente ha riscontrato che la modalità seguita dalla Corte territoriale, per effettuare il calcolo della pena, si poneva in contrasto con l’insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui, ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato aggravato, occorre: a) individuare, preliminarmente, la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta; b) determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato, applicando l’art. 56 cod. pen.; c) commisurare, entro tale ultima cornice edittale, la pena da irrogare in concreto, specificando la pena base e gli aumenti applicati, per ciascuna circostanza aggravante (Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021, COGNOME NOME, Rv. 280500; Sez. 4, n. 1611 del 21/06/1996, COGNOME NOME, Rv. 205678).
Si era, invece, rilevato che, nel caso al vaglio, la Corte territoriale aveva, dapprima, calcolato la pena per il reato tentato, procedendo, successivamente, all’aumento per le contestate circostanze aggravanti.
Infine, si reputava fondato anche il primo motivo di ricorso di COGNOME, posto che la sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen. risultava divenuta definitiva in data 10 dicembre 2003, con conseguente estinzione del reato; sicché, verificatesi le condizioni previste dall’art. 445 cod. proc:. pen. ne derivava l’estinzione degli effetti penali, anche ai fini della recidiva (Sez. 2, n. 994 d 25/11/2021, dep. 13/01/2022, Raccuia Gerardo, Rv. 282515).
Di qui il conseguente annullamento della pronuncia, limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarando assorbito il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione, l’imputato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, il quale denuncia violazione degli artt. 62-bis cod. pen. e art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
2.1. Si osserva che il giudice del rinvio, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, nulla ha esposto con riferimento alle invocate circostanze attenuanti generiche.
Di qui la richiesta di annullamento con rinvio perché sia valutato il motivo di ricorso per cassazione originario, inerente alle circostanze attenuanti generiche.
2.2.Con motivi nuovi pervenuti a mezzo p. e. c. del 31 gennaio 2024, la difesa ha dedotto violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alle invocate circostanze attenuanti generiche.
Si riporta giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai fini della rivalutazione del punto rimesso a seguito di annullamento con rinvio, deve rinnovarsi l’esame anche di tutte le questioni che si pongono in rapporto di pregiudizialità logica con la pronuncia adottata, secondo lo schema, espressamente o implicitamente, adottato dalla sentenza rescindente.
3.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato.
All’esito dell’odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Rileva il Collegio che, nel caso al vaglio, non si esamina, in alcun punto della motivazione, da parte del giudice del rinvio, il motivo di ricorso originario relativo alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, cui pure la sentenza rescindente aveva fatto riferimento, nonché riassunto a p. 3 della pronuncia, motivo che la sezione Quinta penale di questa Corte indica come assorbito nella decisione con la quale ha disposto l’annullamento con rinvio.
2.1. Invero, la giurisprudenza di legittimità è pacificamente orientata a ritenere che «in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento» (cfr. Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277438 – 01, in mot., ove si è precisato che l’accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l’assorbimento di altre questioni
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contro
verse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l’esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo).
Orbene, si deve rilevare che, nel caso al vaglio, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche era stata oggetto di censura con l’impugnazione originaria, presentata, nell’interesse dell’imputato, avverso la sentenza di appello poi annullata con rinvio da questa Corte e tale ordine di censure è stato ritenuto assorbito dalla sentenza rescindente.
2.2. Né può dirsi, nella specie, sussistente una motivazione implicitamente indirizzata a giustificare il diniego del beneficio richiesto.
Invero, la motivazione del giudice di rinvio spiega, unicamente, la ragione per la quale, nel determinare l’entità della pena irrogata, si discosta dal minimo edittale, facendo, però, soltanto un accenno al parametro dell’intensità del dolo.
Orbene, seppure non trovi applicazione il disposto di cui all’art. 62-bis, secondo comma, cod. pen., secondo il quale intanto è fatto divieto al giudice di fare riferimento al criterio dell’entità dell’elemento soggettivo contemplato dall’art. 133, primo comma, n. 3 cod. pen. in quanto si verta in tema di recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. per i reati previsti dall’art. 407 cod. proc. pen., all’evidenza non ricorrente nel caso in esame, si tratta di parametro non espressamente valorizzato rispetto al pronunciato diniego del beneficio di cui all’art. 62-bis, primo comma, cod. pen.
È noto, infatti, che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, Sentenza n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tuttavia, deve rilevarsi come i giudici territoriali non si siano fatti carico confutare, espressamente o implicitamente, i pretesi elementi positivi addotti dalla difesa, in assenza di puntuale motivazione anche in relazione a elementi negativi da valorizzare in senso contrario, con riferimento al beneficio di cui all’art. 62-bis cod. pen. A fronte, peraltro, dell’esclusione della recidiva semplice, già effettuata dalla Corte di legittimità con la sentenza rescindente, nonché della richiesta, proposta in tal senso dall’imputato, nell’originario motivo di ricorso dichiarato assorbito.
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3.Si impone, pertanto, GLYPH l’annullamento della sentenza impugnata relativamente al punto concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con piena libertà di giudizio da parte del giudice del rinvio, ma con necessità di adeguarsi al principio di diritto fissato al § 2.1.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente le circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso, il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente