Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33293 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33293 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in NIGERIA il 01/01/1988
avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa in data 16.42.2024, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 24.02.2022, che condannava NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, esclusa la recidiva e o la riduzione per il rito, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 700 di multa, oltre all processuali.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell’ 606, comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen.
Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod.p commesso vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente censura la violazione del normativa nel punto in cui la Corte territoriale ha escluso la richiesta di concessione circostanze attenuanti, con motivazione disancorata dai criteri di individualizzazion proporzionalità della pena.
Il ricorso è inammissibile.
3.1 II motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità perché esso, lungi confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, di fatto rei medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate dalla Corte territoriale, oltre a prefigurar rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di leg e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processual valorizzate dai giudici di merito.
3.2 II mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62 bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensur dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime u giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché s contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’a cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circosta attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi ind dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o men riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità de colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all
sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l’applicazione delle rela circostanze attenuanti alla luce, specificamente, del negativo giudizio sul comportament processuale dell’imputato.
3.3 La Corte d’Appello di Bologna ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di elementi positivi, valorizzando, oltre trattamento benevolo del Giudice di primo grado, l’attività di spaccio non occasiona comprovata dalle dichiarazioni del teste NOME COGNOME
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore
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