Circostanze attenuanti generiche e Abuso Edilizio: Quando il Giudice Può Negarle?
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice penale per adeguare la pena alla specifica realtà del caso. Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito i paletti entro cui deve muoversi la valutazione del giudice, specialmente in materia di reati edilizi, chiarendo che la gravità dell’abuso e l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato possono legittimamente portare al loro diniego.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di due persone per un reato edilizio previsto dall’art. 44, lett. b), del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia). La pena inflitta, sia in primo grado dal Tribunale di Napoli che in appello dalla Corte d’Appello della stessa città, era di tre mesi di arresto e 6.000,00 euro di ammenda per ciascuno. Gli imputati, non accettando la decisione, hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta erronea applicazione della legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Unico Motivo di Ricorso: il Diniego delle Attenuanti
I ricorrenti sostenevano che i giudici di merito avessero sbagliato a non riconoscere loro il beneficio delle attenuanti. La loro difesa si basava sull’idea che il diniego fosse ingiustificato e che la valutazione del giudice non avesse tenuto conto di tutti gli elementi a loro favore. In particolare, si faceva leva implicitamente sul fatto che l’opera abusiva non fosse stata completata, un elemento che, a loro dire, avrebbe dovuto mitigare il giudizio sulla gravità del fatto.
Le Motivazioni della Cassazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo “manifestamente infondato”. Gli Ermellini hanno pienamente convalidato l’operato del giudice d’appello, il quale aveva correttamente escluso l’applicabilità delle invocate circostanze attenuanti generiche. La motivazione della Corte si fonda su due pilastri principali:
1. La Gravità dell’Abuso: Il giudice di merito aveva dato giusto rilievo alla gravità intrinseca dell’abuso edilizio commesso. Questo elemento oggettivo è stato considerato preponderante nella valutazione complessiva.
2. L’Assenza di Elementi Positivi: Oltre alla gravità del fatto, la Corte ha sottolineato come non fossero emersi elementi positivi a favore degli imputati, come ad esempio un comportamento processuale collaborativo o un tentativo di rimediare al danno.
Un punto cruciale della decisione riguarda l’argomento dell’opera non completata. La Cassazione ha specificato che il non aver portato a termine la costruzione abusiva non è un fattore idoneo, di per sé, a limitare la “potenziale offensività” del reato. In altre parole, il reato si è comunque consumato e il suo disvalore non viene meno solo perché l’opera non è stata terminata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame conferma un principio consolidato: le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una concessione che deve essere meritata e giustificata da concreti elementi positivi. Il giudice ha il potere-dovere di negarle quando la gravità del reato e la personalità dell’imputato non lo consentano. In materia di abusi edilizi, questa ordinanza ribadisce che la gravità oggettiva della violazione urbanistica è un fattore determinante. Inoltre, la declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna dei ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro ciascuno alla Cassa delle ammende, a testimonianza del fatto che un ricorso palesemente infondato ha conseguenze economiche significative.
Il fatto che un’opera abusiva non sia stata completata può essere considerato una circostanza attenuante?
No. Secondo questa ordinanza, l’incompletezza dell’opera abusiva non è di per sé un fattore idoneo a limitarne la potenziale offensività e, quindi, non giustifica automaticamente la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Su quali basi il giudice può negare le circostanze attenuanti generiche in un processo per abuso edilizio?
Il giudice può negare le attenuanti generiche basandosi sulla gravità dell’abuso commesso e sull’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato, come ad esempio la sua condotta post-reato o il suo comportamento processuale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre alla conferma della sentenza impugnata, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24618 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata in data 3 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la precedente sentenza emessa il 18 marzo 2021 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME alla pena di mesi 3 di arresto ed C 6.000,00 di ammenda ciascuno avendoli ritenuti colpevoli del reato di cui all’art. 44, lett. B), del D.P.R. 380 del 2001;
che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti articolando un unico motivo di impugnazione con cui deducevano l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che il Giudice del gravame ha correttamente escluso l’applicabilità delle invocate circostanze attenuanti generiche dando rilievo da un lato alla gravità dell’abuso e dall’altro all’assenza di elementi positivi né può ritenersi che il dato offerto dal non essere stata completata l’opera abusiva sia fattore idoneo a limitarne la potenziale offensività;
che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
Il Consigliere 1 stejsefe
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il Presidente