Circostanze attenuanti generiche: quando la confessione non basta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto penale: la concessione delle circostanze attenuanti generiche non è un automatismo, specialmente di fronte a una condotta grave e a un quadro probatorio già solido. Il caso analizzato riguarda un uomo condannato per aver fornito la documentazione necessaria a terzi per ottenere illecitamente il rinnovo del permesso di soggiorno, evidenziando come il suo contributo sia stato ritenuto un presupposto essenziale per la commissione del reato.
Il Contesto del Caso: Documenti Falsi per il Permesso di Soggiorno
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condotta di un individuo che, dietro compenso, ha messo a disposizione di altri soggetti il proprio contratto di affitto e i documenti di identità. Questi documenti erano indispensabili per presentare l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché la legge richiede la dimostrazione di una stabile abitazione in Italia.
La Corte d’Appello aveva già confermato la responsabilità penale dell’imputato, sottolineando come la sua azione fosse un anello cruciale nella catena dell’illecito. Senza quei documenti, i correi non avrebbero potuto avviare la pratica. La percezione di un corrispettivo è stata inoltre interpretata come un chiaro indice della consapevolezza dello scopo illegale per cui la documentazione veniva utilizzata.
La Decisione della Cassazione sulle Circostanze Attenuanti Generiche
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione riguardo al suo contributo causale e, soprattutto, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure generiche e riproduttive di argomenti già correttamente valutati e respinti nel grado precedente.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
La Corte ha specificato che i motivi di appello non possono limitarsi a una critica generica della sentenza impugnata, ma devono contenere argomentazioni specifiche e pertinenti. Nel caso di specie, le doglianze sono state considerate semplici deduzioni non supportate da elementi concreti, volte a ottenere una nuova valutazione del merito, compito precluso alla Corte di Cassazione.
La Valutazione della Condotta dell’Imputato
È stato ribadito che la condotta dell’imputato non era marginale, ma costituiva un presupposto necessario per la falsa dichiarazione finalizzata al rinnovo del permesso di soggiorno. La logica della Corte d’Appello, secondo cui la fornitura di documenti essenziali come un contratto di locazione integra un contributo fondamentale, è stata considerata corretta e non illogica.
Le Motivazioni: Perché le Circostanze Attenuanti Generiche sono state Negate?
Il punto centrale della decisione riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la confessione dell’imputato dovesse essere valutata positivamente a tal fine. Tuttavia, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, basata su due pilastri principali: la gravità della condotta e il disvalore sociale della stessa. La confessione, in questo contesto, perde di rilevanza quando il quadro probatorio a carico dell’imputato è già di per sé solido e schiacciante. In altre parole, ammettere le proprie responsabilità quando le prove sono evidenti non è un elemento sufficiente a giustificare uno sconto di pena, specialmente se il reato commesso ha un impatto negativo sulla collettività.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. In secondo luogo, chiarisce che le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere ancorata a elementi concreti e positivi. Una confessione tardiva o resa in un contesto di prove evidenti non è, da sola, sufficiente a ottenerle. Infine, la decisione sottolinea la gravità dei reati legati alla falsificazione di documenti per l’immigrazione, considerandoli di elevato disvalore sociale e meritevoli di una risposta sanzionatoria adeguata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure presentate erano generiche, riproduttive di motivi già respinti dalla Corte d’Appello con argomenti giuridici corretti, e miravano a una rivalutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.
Per quale motivo la fornitura di un contratto d’affitto è stata considerata una condotta penalmente rilevante?
Perché la disponibilità di una stabile abitazione è un requisito indispensabile per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Di conseguenza, fornire tale documentazione è stato considerato un presupposto necessario per la falsa dichiarazione, e il fatto che sia avvenuto dietro compenso ha dimostrato la piena consapevolezza dello scopo illecito.
Sulla base di quali elementi la Corte ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha negato le attenuanti generiche in virtù della gravità della condotta tenuta e del suo disvalore sociale. Ha specificato che la confessione non era un motivo determinante per la loro concessione, soprattutto perché il quadro probatorio a carico dell’imputato era già solido e completo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43526 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43526 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di COGNOME nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al contributo causale offerto dal ricorrente in relazione ai reati contestati e in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – perché prospettano deduzioni generiche, oltre ad essere in parte inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da non illogica motivazione.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Napoli nella sentenza impugnata. In essa, invero, con riguardo al profilo della responsabilità, si evidenzia che: – in mancanza della consegna del contratto di affitto e dei propri documenti di identità da parte del ricorrente, i correi non avrebbero potuto avanzare l’istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto la sussistenza di una stabile abitazione è requisito indispensabile per ottenere la residenza in Italia; – per tale ragione è logico sostenere che la condotta di NOME si pone come necessario presupposto per la falsa dichiarazione al fine del rilascio del permesso di soggiorno; – inoltre, la percezione di un corrispettivo per la messa a disposizione della documentazione è, a parere della Corte, indice di sicura conoscenza dello scopo di allegazione alle pratiche per il rinnovo del permesso. Quanto, poi, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto di negarle in virtù della gravità della condotta tenuta e del disvalore sociale della medesima, non essendo la confessione motivo determinante per la concessione delle medesime, soprattutto nel caso di un quadro probatorio già solido.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.