Circostanze Attenuanti Generiche: Quando un Ricorso Generico Porta all’Inammissibilità
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli ambiti di maggiore discrezionalità per il giudice penale. Tuttavia, questa discrezionalità non è assoluta e la sua contestazione in sede di legittimità richiede argomentazioni specifiche e puntuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato proprio per la genericità delle doglianze presentate.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputato era stato ritenuto responsabile di diversi reati, tra cui concorso in contrabbando e contraffazione di sigilli, unificati sotto il vincolo della continuazione.
L’unico motivo di ricorso presentato alla Corte di Cassazione riguardava la presunta erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti. In sostanza, la difesa sosteneva che il giudice di merito non avesse valutato correttamente gli elementi a favore dell’imputato che avrebbero giustificato una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla richiesta di circostanze attenuanti generiche
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. Secondo gli Ermellini, il ricorso era “privo della necessaria specificità e manifestamente infondato”.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione viene applicata quando si ravvisa una “colpa” nel proporre un’impugnazione palesemente destinata al fallimento, come in questo caso.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una spiegazione “congrua e logica” per il diniego delle attenuanti. La valutazione si era basata sugli elementi previsti dall’articolo 133 del codice penale, che guida il giudice nella commisurazione della pena.
In particolare, un elemento è risultato decisivo: i “numerosi precedenti penali” dell’imputato. La Cassazione ha evidenziato che la Corte territoriale aveva legittimamente considerato questo dato come preponderante nell’esercizio del suo potere discrezionale. Di fronte a una motivazione così ancorata a dati oggettivi, il ricorso si è limitato a prospettare in modo “assertivo” e “del tutto generico” alcuni presunti dati favorevoli, senza però argomentare in modo specifico perché la valutazione del giudice di merito sarebbe stata illogica o errata.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: non è possibile censurare in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito sulla concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche se questo è sorretto da una motivazione non manifestamente illogica. Indicare semplicemente elementi favorevoli, senza demolire la struttura logica della sentenza impugnata, non è sufficiente.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: l’appello e il ricorso per cassazione non possono limitarsi a una generica lamentela. Per contestare efficacemente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è indispensabile articolare una critica puntuale e specifica della motivazione del giudice, dimostrando in che modo essa sia viziata da illogicità o da un’errata applicazione della legge. La semplice elencazione di aspetti positivi della personalità dell’imputato, soprattutto in presenza di elementi negativi di forte peso come i precedenti penali, si rivela una strategia processuale inefficace e persino controproducente, potendo condurre a un’ulteriore condanna economica per il ricorrente.
Quando un ricorso per la concessione delle circostanze attenuanti generiche è considerato inammissibile?
Secondo la Corte, un ricorso è inammissibile quando è privo della necessaria specificità e manifestamente infondato, limitandosi a indicare in modo generico e assertivo dati favorevoli senza criticare puntualmente la logicità della motivazione del giudice di merito.
Quale peso hanno i precedenti penali nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche?
I precedenti penali possono essere considerati un elemento preponderante dal giudice nell’esercizio del suo potere discrezionale. La loro presenza può legittimamente fondare la decisione di negare la concessione delle attenuanti, come avvenuto nel caso di specie.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se la Corte ravvisa profili di colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata, può condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36347 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36347 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenut responsabile dei delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 282, lettera d) in relazione all 295, comma 1 d.p.r. 43/1973 e 70 d.p.r. 633/1971 (capo 1), nonché di cui agli artt. 110, 4 cod. pen. (capo 2), unificati sotto il vincolo della continuazione;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano l’erronea applicazi di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenu generiche in giudizio di prevalenza, è privo della necessaria specificità e manifestame infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica de elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha consi preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, R 271269 – 01) – rimarcando in particolare che l’imputato ha riportato numerosi precedenti pena – e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite dell’indicazione assertiva di taluni dati favorevoli, prospettati in maniera del tutto gener ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conse ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnaz (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024.