Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29769 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29769 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 27/02/1987
presente provvedimento omettere le generafita e giti ah dati identificativi a norma dall’art. 52 48.196/03 h qtsent< CkdisPosie d'ufficio rkihiesta diparti imPelto dalla legge avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Osservato che le censure proposte sono generiche al confronto con l'articolata valutazione, compiuta dai giudici di appello, in ordine alla sussistenza del concorso
fra il reato di
cui all'art. 572 cod. pen. e quello di cui all'art. 612 bis cod. pen. (p.
9) e alla impossibilità di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche (p. 10).
Quanto al primo motivo si ribadisce che in tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione
analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale
comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua
solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non
necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di
maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la
persona offesa (Sez. 6, n. 31390 del 30/03/2023, P. Rv. 285087 – 01).
La concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata correttamente negata in ragione della gravità del fatto e, in particolare, della intensità del dolo.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2