Circostanze Attenuanti Generiche: La Condotta Passata Conta
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli ambiti di maggiore discrezionalità del giudice penale. Non si tratta di un diritto automatico per l’imputato, ma di una valutazione ponderata che tiene conto di molteplici fattori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la personalità dell’imputato e le sue condotte precedenti sono elementi decisivi per la concessione di questo beneficio. Analizziamo come la Corte abbia affrontato il caso di un ricorso avverso una condanna per violazione del Codice della Strada.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine dalla condanna di un individuo per una violazione dell’art. 116 del Codice della Strada. Dopo la conferma della responsabilità sia in primo grado che in appello presso la Corte di Appello di Genova, l’imputato decide di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e le Circostanze Attenuanti Generiche
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due punti principali:
1. Erronea applicazione della legge penale: Sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non riconoscere la scriminante dello stato di necessità.
2. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: Lamentava l’erronea applicazione dell’art. 62-bis del codice penale, ritenendo di aver diritto a una riduzione di pena.
Il secondo motivo è quello su cui la Corte di Cassazione concentra la sua analisi, fornendo chiarimenti importanti sulla valutazione che il giudice deve compiere per concedere le attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni della Corte d’Appello complete e giuridicamente corrette.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo allo stato di necessità, i giudici hanno osservato che si trattava di una semplice riproposizione di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti nel precedente grado di giudizio. In sostanza, non sono stati introdotti nuovi elementi di diritto in grado di mettere in discussione la decisione impugnata.
Il punto cruciale della decisione riguarda invece il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha validato la motivazione offerta dai giudici di merito, i quali avevano negato il beneficio basandosi su elementi concreti e specifici. In particolare, è stata sottolineata la “negativa personalità dell’imputato”, desunta non solo dal reato per cui si procedeva, ma anche da altre precedenti violazioni del Codice della Strada. Secondo la Corte d’Appello, e in linea con l’orientamento della Cassazione, l’assenza di elementi positivi da valutare, unita a un quadro personale negativo, giustificava pienamente la mancata concessione delle attenuanti.
Le Conclusioni: Discrezionalità del Giudice e Onere dell’Imputato
L’ordinanza in esame conferma che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non è un atto dovuto, ma il frutto di un giudizio complessivo sulla personalità dell’imputato e sulle modalità del fatto. Il giudice di merito ha il potere-dovere di esaminare tutti gli aspetti della vicenda e del suo autore per decidere se meriti o meno una riduzione di pena. La presenza di precedenti specifici, anche se non penali come le violazioni al Codice della Strada, può essere un fattore determinante per delineare una “personalità negativa” e, di conseguenza, per negare il beneficio. Questa decisione serve da monito: per sperare in un trattamento sanzionatorio più mite, non basta commettere un reato di non particolare gravità, ma è necessario poter presentare al giudice elementi positivi sulla propria condotta e personalità che possano bilanciare la negatività del fatto commesso.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche in questo caso?
La Corte ha negato le circostanze attenuanti generiche a causa della personalità negativa dell’imputato, evidenziata da precedenti violazioni del codice della strada, e per l’assenza di elementi positivi da valutare a suo favore.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No, se i motivi del ricorso sono una mera riproduzione di argomentazioni già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello, il ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33497 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33497 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 116 cod. strada.
Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità; 2. Erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è riproduttivo di ragioni di doglianza già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con argomentazioni del tutto corrette in punto di diritto;
ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell’imputato, incorso in altre precedenti violazioni del codice della strada e l’assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il PresiHente