Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18131 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18131 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MANERBIO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni depositate dall’avvocato NOME COGNOME, nell’interesse della ricorrente NOME COGNOME, nonché dall’avvocato NOME COGNOME, nell’interesse della ricorrente NOME COGNOME, con le quali hanno replicato alle conclusioni della Procura AVV_NOTAIO e ribadito le ragioni dei rispettivi ricorsi, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 17 maggio 2023, confermava quella del G.u.p. del Tribunale di Monza, che aveva accertato la
responsabilità penale di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine ai delitti di furto in abitazione ex art. 624-bis cod. pen., aggravato dall’aver approfittato delle circostanze previste dall’art. 61, n. 5 cod. pen. in danno di NOME COGNOME, e di indebita utilizzazione continuata della carta bancomat, ai sensi dell’art. 493-ter, cod. pen. intestata alla menzionata persona offesa (Capi A e B); inoltre, le ricorrenti risultavano anche responsabili di due furti operati in danno dei parroci in Caravaggio in Giussano, nell’abitazione dei predetti e nell’ufficio parrocchiale, con violenza sulle cose, con riferimento all’avere forzato il cancello e la porta di ingresso alle due proprietà (capi C e D).
I ricorsi per cassazione proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME constano di motivi che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Quanto al ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, lo stesso consta di quattro motivi.
3.1 II primo lamenta vizio di motivazione e, seppur implicitamente, violazione degli artt. 178, 125, 599-bis, cod. proc. pen.
La Corte di appello, dopo aver rigettato la proposta di concordato avanzata dalle parti, non concedeva un differimento per consentire una riformulazione della stessa e non ordinava la prosecuzione del dibattimento, integrandosi così una nullità di ordine AVV_NOTAIO a regime intermedio.
3.2 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 110, 624-bis e 625 cod. pen., in particolare dolendosi per un verso della contraddittorietà della sentenza di appello, che afferma che i furti sub capi C) e D) siano avvenuti nell’ufficio parrocchiale, luogo aperto al pubblico, e in modo contraddittorio poi nelle abitazioni. Pertanto, l’imputata doveva essere ritenuta responsabile del delitto di furto ex art. 624 cod. pen.
Anche in violazione di legge e manifestamente illogica risulterebbe la motivazione quanto alla aggravante della violenza sulle cose contestata al capo C), in quanto a fronte dei filmati che non rappresentavano alcuna forzatura del cancello esterno di accesso alla parrocchia, la Corte territoriale ha affermato che le due donne «armeggiassero» con il cancello, dando rilievo alle dichiarazioni della persona offesa che riferiva che il cancello era stato «scassinato», ma sottovalutando il valore del filmato e della circostanza che le imputate avevano confessato tutti i delitti, ad eccezione della violenza sulle cose in questione, il che non avrebbe alcuna logica spiegazione se non che il cancello non aveva subito alcuna violenza.
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D’altro canto, secondo il ricorrente, l’azione volta ad aprire una serratura senza recare danno non integra alcuna violenza.
3.3 Il terzo e il quarto motivo denunciano violazione degli artt. 62-bis, 81, 133 e 164 e 165 cod. pen. e vizio di motivazione, in relazione alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva.
In sostanza, la recidiva sarebbe stata illegittimamente riconosciuta in quanto la Corte di appello attribuisce ai fatti in questione rilievo quali indici del accresciuta capacità criminosa dell’imputata, senza considerare che la tipologia dei delitti ora in giudizio era analoga a quelli già commessi nel passato, non valutando per altro le esperienze lavorative in stato di detenzione dell’imputata e la analoga volontà di lavorare, manifestata chiedendo l’autorizzazione rispetto al regime detentivo domiciliare.
Quanto al ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, lo stesso consta di due motivi.
4.1 II primo motivo deduce erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per la mancata esclusione della aggravante della violenza sulle cose per il capo C). Si tratta di motivo sostanzialmente sovrapponibile al secondo motivo dell’altra ricorrente.
4.2 Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 133 cod. pen., per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che si giustifica con ‘l’odiosità’ della condotta in relazione al capo A), che però viene a coincidere con le medesime ragioni della circostanza aggravante riconosciuta dall’art. 61, n. 5 cod. pen., con una duplice valutazione del medesimo elemento.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi: quello nell’interesse di NOME COGNOME, quanto al primo motivo perché manifestamente infondato in quanto non integra nullità la prosecuzione immediata del giudizio dopo il rigetto della proposta di concordato in appello; quanto al secondo (e al primo della ricorrente COGNOME) in quanto versato in fatto, richiedente una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio; quanto al terzo e quarto motivo nell’interesse di COGNOME e al secondo nell’interesse di COGNOME in quanto manifestamente infondati, essendo adeguata la motivazione offerta dalla sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio delle ricorrenti.
Il difensore di NOME COGNOME, avvocato NOME COGNOME, con conclusioni depositate replicava a quelle della Procura AVV_NOTAIO, evidenziando come il proprio
primo motivo di ricorso non fosse versato in fatto, ma deducesse la violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione quanto alla idoneità dell’indizio a comprovare l’aggravante della violenza sulle cose.
Il difensore di NOME COGNOME, avvocato NOME COGNOME, con conclusioni depositate, si è riportata alle ragioni del ricorso chiedendone l’accoglimento.
I ricorsi sono stati trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo del ricorso nell’interesse di COGNOME è manifestamente infondato, come evidenziato dalla Procura AVV_NOTAIO.
A ben vedere, in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell’accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l’appellante, all’udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo (Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347 – 01).
Per altro, va evidenziato che nel caso in esame le proposte di concordato risultano recare le date di due giorni antecedenti l’udienza (COGNOME) e dello stesso giorno dell’udienza (COGNOME), a riprova della circostanza che l’udienza era fissata per la trattazione dibattimentale, come emerge dalla intestazione del verbale di udienza e dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, cosicché le proposte di pena pervenivano nel corso del dibattimento.
Per altro, come emerge dal verbale di udienza, nessuna delle difese ha chiesto una sospensione per una nuova proposta di concordato.
Pertanto, come osserva Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022, M., Rv. 283464 02, in tema di “patteggiamento in appello”, la citazione dell’imputato a comparire in dibattimento in seguito al rigetto della richiesta di pena concordata ex art. 599bis cod. proc. pen. è dovuta solo se tale richiesta sia stata formulata prima e fuori dall’udienza fissata ai sensi dell’art. 601 cod. proc. pen.
Circostanza che non si è verificata nel caso in esame, cosicché il motivo è manifestamente infondato.
Quanto al secondo motivo del ricorso COGNOME e al primo del ricorso COGNOME, gli stessi sono per un verso non consentiti, per altro verso manifestamente infondati.
Difatti, non è consentita la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stess codice, non essendo l’inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, NOME., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Fila rdo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, COGNOME, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto invece ai profili che lamentano la manifesta illogicità della motivazione, in vero la Corte di appello evidenzia come due elementi risultino decisivi per ritenere sussistente l’aggravante della violenza sulle cose per il capo C): per un verso la deposizione della persona offesa, che riferiva che il cancellino perimetrale era stato «scassinato», che la Corte territoriale senza manifesta illogicità esplicita in «aprire rompendo, spaccando»; in secondo luogo, tale affermazione risulta, secondo la Corte di appello, riscontrata dai filmati che rendono conto della circostanza che le imputate «armeggiavano sulla serratura». La motivazione risulta assolutamente immune da vizi di illogicità manifesta e contraddizione, risultando ogni ulteriore valutazione di queste Corte, richiesta
dalle ricorrenti, attingere alla ricostruzione in fatto non consentita in questa sede, se non a fronte di una denuncia di travisamento decisivo, nel caso in esame non dedotto, oltre che non consentito trattandosi di doppia conforme (la sentenza di primo grado affronta il medesimo tema valutando le medesime risultanze probatorie al fol. 6).
Anche il suggestivo argomento che le imputate abbiano ammesso tutte le condotte, ad eccezione della violenza sulle cose per il capo C), risulta in vero smentita dalla circostanza che le dichiarazioni rese negano ogni violenza sulle cose, anche quella in ordine al capo D (cfr. sentenza di primo grado folt. 4 e 5): su tale ultima emergenza, le stesse imputate sono state, quindi, smentite dalle emergenze probatorie, tanto che i ricorsi non ne contestano la sentenza di primo grado sul punto. Dunque, l’argomento è stato trascurato correttamente dalla Corte di appello, in quanto non idoneo a disarticolare la motivazione.
Quanto, poi, al tema della riqualificazione della condotta nel delitto di furto e non di furto in abitazione, proposto dal ricorso COGNOME, a fronte della motivazione della Corte di appello che ritiene che i furti siano stati consumati per intero (capi A e C), o almeno in parte (capo D), nell’abitazione delle persone offese, il motivo è assolutamente generico, in quanto censura aspecificamente, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
Quanto al terzo e quarto motivo del ricorso COGNOME e al secondo del ricorso COGNOME, gli stessi possono essere trattati congiuntamente.
A ben vedere la valutazione operata dalla Corte di appello è corretta e non manifestamente illogica, quanto alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, rilevando come ostino alle stesse per COGNOME l’inadeguatezza della confessione, inidonea a comprovare fatti già accertati, a fronte dei profili ostativi alla attenuazione da individuarsi della gravità dei fatti, dell’intensità del dolo e della personalità delle imputate già gravate da recidive specifiche e reiterate.
Per COGNOME, la Corte di appello esclude abbiano valenza adeguata a riconoscere le circostanze attenuanti generiche lo stato di giovane madre della appellante, che non incide sull’apprezzamento sull’entità del reato e sulla capacità a delinquere dell’imputata, tanto più in forza della recidiva.
E bene, quanto a tali profili, effettivamente la Corte di appello non valuta un breve passaggio sulla condotta carceraria della COGNOME, ma si tratta di un profilo così come formulato con l’atto di appello assolutamente generico, cosicché la Corte di appello non ne tiene conto, tanto più che le Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d’ufficio in sede di legittimità, qualora l’inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice
d’appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l’inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell’impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
Tornando alla motivazione di esclusione delle circostanze attenuanti generiche, la stessa individua elementi ostativi in maniera non manifestamente illogica, in sintonia con il principio per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, COGNOME, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 1.8 gennaio 2011, COGNOME e altri, Rv. 249163).
Quanto alla recidiva, ritenuta e contestata per la COGNOME, deve evidenziare questa Corte come nessuna aporia logica si rinviene nella motivazione impugnata: la Corte di appello fa propria la valutazione del primo Giudice, rilevando che la COGNOME abbia ben otto condanne per precedenti specifici, traendone la prova di sussistenza della stessa dalla indifferenza alle esperienze giudi2:iarie pregresse e alle occasioni di risocializzazione, cosicché correttamente dalla commissione dei quattro reati per cui è processo viene evinta la significatività «in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. – sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n. 192 del 2007).
Ne consegue la manifesta infondatezza dei motivi.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 06/02/2024
Il Consigl ere estensore
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Il Presidente