Circostanze Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Chiudono la Porta
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come i precedenti penali di un imputato possano diventare un ostacolo insormontabile per ottenere questo beneficio. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado dal Tribunale e la cui pena è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. La condanna consisteva in un anno e quattro mesi di reclusione e una multa. L’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello per non avergli riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.
Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni del diniego, limitandosi a una valutazione generica dei suoi precedenti penali. L’obiettivo del ricorso era ottenere una riduzione della pena attraverso il riconoscimento di tali circostanze.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno stabilito che la motivazione della Corte d’Appello era non solo presente, ma anche congrua e priva di vizi logico-giuridici. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Peso dei Precedenti nelle circostanze attenuanti generiche
Il fulcro della decisione risiede nell’analisi della motivazione fornita dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato le circostanze attenuanti generiche sottolineando come i numerosi precedenti penali dell’imputato fossero sintomatici di una “condotta di vita improntata alla commissione di reati”.
La Cassazione ha convalidato questo approccio, affermando che una tale valutazione rientra pienamente nei poteri del giudice di merito. Il riconoscimento delle attenuanti generiche, infatti, richiede un esame complessivo degli elementi indicati dall’art. 133 del Codice Penale, tra cui la capacità a delinquere del reo, desumibile anche dai suoi precedenti. La Corte ha ritenuto che, di fronte a un quadro di reiterata attività criminale, la scelta di non concedere il beneficio fosse pienamente giustificata e logicamente argomentata.
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato la natura del “vizio di motivazione” censurabile in sede di legittimità: esso non consiste in un semplice disaccordo con la valutazione del giudice, ma in un palese contrasto tra l’argomentazione e le massime di esperienza o altre parti della sentenza stessa. Nel caso specifico, non è stato riscontrato alcun vizio di questo tipo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza: la concessione delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio deve essere motivato. La decisione evidenzia che un passato criminale significativo può essere considerato un elemento prevalente e decisivo per negare il beneficio. Per i giudici, una lunga serie di condanne non è solo un dato statistico, ma può essere interpretata come l’indicatore di una personalità incline a violare la legge, rendendo inopportuna una mitigazione della pena. Di conseguenza, la speranza di ottenere uno sconto di pena si affievolisce notevolmente per chi ha un curriculum criminale corposo.
Avere precedenti penali impedisce sempre di ottenere le circostanze attenuanti generiche?
Non automaticamente, ma un numero significativo di precedenti può essere considerato dal giudice come un elemento prevalente e decisivo per negare il beneficio, in quanto indicativo di una condotta di vita orientata al crimine.
In cosa consiste il vizio di motivazione che può essere fatto valere in Cassazione?
Consiste in un difetto logico grave della sentenza, come una contraddizione palese tra le argomentazioni o un contrasto con le massime di esperienza, e non in un semplice disaccordo con la valutazione del giudice di merito.
Quali elementi considera il giudice per concedere le circostanze attenuanti generiche?
Il giudice valuta una serie di elementi indicati dall’art. 133 c.p., che riguardano sia la gravità del reato sia la capacità a delinquere del reo. L’ordinanza sottolinea che il giudice deve determinare quale di questi elementi sia prevalente nel caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4048 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4048 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE D’APPELLO DI BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Foggia, che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 618,00 di multa;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è quello c emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento e che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. La Corte di appello ha offerto una motivazione congrua sul punto, ritenendo che i numerosi precedenti penali fossero sintomatici di una condotta di vita improntata alla commissione di reati. Alla luce di queste considerazioni la Corte ha ritenuto mancanti presupposti necessari ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, così rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, in sintonia con l’orientamento consolidato per il quale la delibazione dei presupposti per il riconoscimento dell circostanze attenuanti generiche richiede H prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art
133 c.p., quello che si ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscim beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, COGNOME e altri, Rv. 249163);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2025
Il Presidente