Circostanze Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Chiudono Ogni Porta
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specifica situazione umana e processuale dell’imputato. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza un principio consolidato: la presenza di precedenti penali gravi e allarmanti può, da sola, giustificare il diniego di questo beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in primo e secondo grado per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). La difesa si era rivolta alla Suprema Corte lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. Il punto centrale del ricorso era il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto ingiusto e immotivato.
Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avevano adeguatamente ponderato tutti gli elementi utili a una riduzione della pena, concentrandosi unicamente sugli aspetti negativi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati dalla difesa fossero generici, non si confrontassero criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e si ponessero in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha sottolineato come la decisione dei giudici di merito fosse, al contrario, ben motivata. La pena era stata giudicata congrua in relazione alla gravità del fatto e, soprattutto, alla personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi numerosi e preoccupanti precedenti penali.
Le Motivazioni: Il Peso Decisivo dei Precedenti Penali nella Valutazione delle Circostanze Attenuanti Generiche
Il fulcro della decisione risiede nel principio giuridico che governa la concessione delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ricordato che, per concedere o negare tale beneficio, il giudice non è tenuto a esaminare meticolosamente tutti gli elementi elencati nell’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.).
È sufficiente che il giudice individui e valorizzi anche un solo elemento, ritenendolo prevalente su tutti gli altri. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente identificato nei ‘plurimi, allarmanti precedenti penali’ l’elemento ostativo decisivo.
Questa scelta, secondo la Suprema Corte, è pienamente legittima. Negare le attenuanti basandosi esclusivamente sui precedenti penali non è una scorciatoia motivazionale, ma l’espressione di un ‘giudizio di disvalore’ sulla personalità dell’imputato. In sostanza, un passato criminale significativo dimostra una propensione a delinquere che rende immeritevole la concessione di uno sconto di pena.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica. Per chi si trova ad affrontare un processo penale, la ‘fedina penale’ ha un peso determinante non solo per la reputazione, ma anche per l’esito sanzionatorio. La concessione delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto, ma una valutazione discrezionale del giudice che può essere preclusa da un passato giudiziario negativo.
Dal punto di vista processuale, un ricorso volto a contestare il diniego di tale beneficio non può limitarsi a una generica doglianza. Deve, invece, contenere una critica puntuale e argomentata della decisione impugnata, dimostrando perché, nonostante i precedenti, altri elementi positivi avrebbero dovuto prevalere. In assenza di ciò, come in questo caso, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi dell’art. 133 c.p. per negare le circostanze attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice può limitarsi a prendere in esame anche un solo elemento tra quelli indicati nell’art. 133 c.p., se lo ritiene prevalente e decisivo, per motivare il diniego del beneficio.
I precedenti penali di un imputato sono sufficienti da soli a giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Sì. La Corte ha stabilito che i precedenti penali possono essere considerati l’elemento preponderante e ostativo alla concessione delle attenuanti, in quanto attraverso di essi il giudice formula, anche implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità dell’imputato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene ritenuto generico?
Se il ricorso è ritenuto generico, manifestamente infondato o privo di un reale confronto critico con la sentenza impugnata, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 542 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOME il 09/04/1954
avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen..
Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da adeguata motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la congruità della stessa alla luce della gravità del fatto e della negativa personalità dell’imputato.
Considerato, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha egualmente offerto idonea motivazione, rimarcando la negativa personalità dell’imputato in ragione dei plurimi, allarmanti precedenti penali da cui risulta gravato. .
Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all’uopo valutabili contenuti nell’art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente i richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 – 01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
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