Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19748 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19748 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MESAGNE il 11/10/1993
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOME COGNOME condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, articola due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sia in relazione
dichiarazione di colpevolezza (primo motivo), sia con riguardo alla determinazione d trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perch costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguat
vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici del merito e non scanditi da specifica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volte a prefigurare una
rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di leg avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valoriz
dai giudici di merito, giacché la Corte d’appello ha spiegato in modo analitico e congruo per gli elementi di prova inducono ad affermare la responsabilità penale dell’imputato per il rea
lui ascritto (si vedano, in particolare, le pag. 3 e 4 della sentenza impugnata);
Osservato che anche il secondo motivo espone censure non specifiche, perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le ri e non consentite in sede di legittimità, siccome relative al trattamento punitivo, benché sor da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quan il giudice di secondo grado ha correttamente motivato perché non è possibile riconoscer all’imputato le circostanze attenuanti generiche e perché la pena irrogata dal giudice di p grado è equa ai sensi dell’art. 133 cod. pen., valorizzando, in particolare, il quantit stupefacente rinvenuto (200 grammi circa di marijuana, contenenti 31,4178 di principio attiv dai quali erano ricavabili ben 1.256 dosi medie singole) e la negativa personalità dell’imput gravato da un precedente penale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilit
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.