Circostanze attenuanti generiche: la quantità della droga coltivata è decisiva
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e dipende da una valutazione attenta di tutti gli elementi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la quantità di sostanza stupefacente coltivata possa essere un fattore determinante per escludere tale beneficio. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in appello per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo a due punti specifici: il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato adeguatamente gli elementi a favore dell’imputato, meritando quindi una riduzione della sanzione. La questione centrale è giunta così all’attenzione della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione sollevata dal ricorrente, ritenendo che le censure mosse non fossero ammissibili in sede di legittimità. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la quantità come ostacolo alle circostanze attenuanti generiche
La Corte ha fornito una spiegazione chiara e lineare per la sua decisione. In primo luogo, ha qualificato le argomentazioni del ricorrente come “mere doglianze in punto di fatto”. Si tratta, in sostanza, di critiche che miravano a una nuova valutazione dei fatti già esaminati e decisi dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. Questo tipo di riesame è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire gli eventi.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse motivato in modo puntuale e corretto il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il fattore decisivo era la consistenza della coltivazione: ben 58 piante di cannabis. Dalle analisi effettuate al momento della perquisizione, era emerso che da tali piante si sarebbero potute ricavare 621 dosi medie singole. Questa notevole quantità è stata considerata un indice di particolare gravità della condotta, incompatibile con la concessione di un trattamento sanzionatorio più mite.
La motivazione del giudice di merito è stata quindi ritenuta logica, coerente e giuridicamente corretta, rendendo le critiche del ricorrente manifestamente infondate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel diritto penale degli stupefacenti: la quantità della sostanza detenuta o coltivata è un elemento cruciale non solo per qualificare il reato, ma anche per la valutazione delle circostanze attenuanti. Una coltivazione di quasi 60 piante, capace di produrre oltre 600 dosi, non può essere considerata di lieve entità e giustifica ampiamente una decisione rigorosa da parte del giudice.
Per gli operatori del diritto, la pronuncia conferma che i ricorsi per cassazione basati su una mera rilettura dei fatti, senza individuare vizi di legittimità specifici (come una motivazione illogica o una palese violazione di legge), sono destinati all’inammissibilità. Per i cittadini, il messaggio è chiaro: la coltivazione di un numero significativo di piante di cannabis è considerata un reato grave, per il quale è difficile ottenere benefici come le attenuanti generiche.
 
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero tentativi di far riesaminare i fatti già adeguatamente valutati dal giudice di merito. Questo tipo di analisi non rientra nei compiti della Corte di Cassazione, che si limita al controllo di legittimità.
Qual è stato il motivo principale per cui non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Il motivo decisivo è stata la notevole quantità della coltivazione: 58 piante di cannabis, dalle quali si potevano ricavare 621 dosi medie singole. I giudici hanno ritenuto che tale quantità fosse un indicatore di gravità incompatibile con la concessione di un beneficio che riduce la pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7610 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7610  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il di motivazione con riguardo al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e al determinazione della pena;
Considerato che il precisato motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riprodutt deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, e comunque censure manifestament infondate, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché ha negato le circostanze attenuanti generiche, in particolare rappresentando che la coltivazione di cannab aveva ad oggetto 58 piante, dalle quali, già al momento della perquisizione, potevano ricavar ben 621 dosi medie singole;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente