Circostanze attenuanti generiche: no se l’evasione è giustificata con un falso
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica realtà del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e deve essere supportata da elementi positivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che la richiesta di attenuanti può essere legittimamente respinta quando la condotta dell’imputato, successiva al reato, ne dimostra l’elevata pericolosità e l’intensità del dolo, come nel caso di chi tenta di giustificare un’evasione producendo un certificato medico falso.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la pena fosse eccessiva e che i giudici di merito non avessero tenuto conto di elementi favorevoli.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva confermato la decisione del Tribunale, giudicando la pena congrua. La motivazione si basava su due pilastri: la personalità negativa dell’imputato, gravata da numerosi e seri precedenti penali, e la particolare gravità della sua condotta. Nello specifico, per giustificare il suo allontanamento dal domicilio, l’imputato aveva prodotto e mostrato alla Polizia Giudiziaria una falsa certificazione medica.
La Decisione della Corte sulle circostanze attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno confermato la validità del ragionamento della Corte d’Appello, sottolineando come la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche fosse stata correttamente rigettata.
La Suprema Corte ha evidenziato che non erano emersi, né erano stati dedotti dall’appellante, specifici elementi positivi che potessero giustificare una riduzione della pena. Al contrario, la condotta complessiva dell’imputato deponeva in senso opposto.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nella valutazione della condotta successiva al reato. L’aver prodotto un certificato medico falso per giustificare l’evasione è stato considerato un fatto di “apprezzabile disvalore”, indicativo di un’intensità del dolo particolarmente significativa. Questo comportamento non solo aggrava la percezione della condotta illecita, ma svela anche una personalità incline all’inganno e non meritevole del beneficio richiesto.
La Corte ha inoltre richiamato un importante principio giurisprudenziale (Cass. n. 12624/2019), secondo cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche può ritenersi implicitamente disattesa quando il giudice motivi adeguatamente la congruità della pena inflitta. In altre parole, se il giudice spiega in modo esauriente perché una determinata pena è giusta, basandosi su elementi negativi come i precedenti penali o la gravità del fatto, sta implicitamente affermando che non vi sono elementi positivi tali da giustificare una diminuzione.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di sanzioni penali: le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma una concessione che deve essere meritata attraverso elementi di valutazione positivi. Una condotta fraudolenta e manipolatoria, come l’uso di un documento falso per coprire un reato, non solo non favorisce l’ottenimento di benefici, ma rafforza la valutazione di pericolosità sociale e giustifica una risposta sanzionatoria severa e priva di sconti di pena. La motivazione sulla congruità della pena, se ben argomentata, è sufficiente a rigettare, anche implicitamente, la richiesta di attenuanti.
È possibile ottenere le circostanze attenuanti generiche se si cerca di giustificare un reato con un documento falso?
No. Secondo la Corte, l’utilizzo di un falso certificato medico per giustificare l’evasione dagli arresti domiciliari è una condotta di notevole gravità che dimostra un’elevata intensità del dolo e una personalità negativa, elementi che giustificano il diniego delle attenuanti.
Il giudice deve sempre motivare esplicitamente il rigetto delle circostanze attenuanti generiche?
Non necessariamente. La Corte di Cassazione ha affermato che la richiesta di attenuanti si considera implicitamente respinta quando il giudice fornisce una motivazione adeguata sulla congruità della pena, basandosi su elementi negativi che sono incompatibili con una riduzione della stessa.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, giudicata congrua dalla Corte, alla Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6178 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6178 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il 26/09/1967
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Termini Salvatore;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della condanna in appello per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari – deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto, reiterativo delle doglianze formulate in appello, risulta manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando che non erano emersi, né erano stati dedotti dall’appellante, specifici elementi valorizzabili in tale senso e ha giudicato congrua la pena irrogata dal Tribunale (che aveva evidenziato la negativa personalità dell’imputato, con a carico numerosi e gravi precedenti penali) in considerazione dell’intensità del dolo dimostrata dalla condotta conseguente al reato, caratterizzata da apprezzabile disvalore avendo l’imputato, al fine di giustificare il proprio allontanamento dal domicilio, prodotto ed esibito alla PG una falsa certificazione medica. Motivazione complessivamente adeguata, considerato che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025