Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24922 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24922 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 670/2025
NOME COGNOME
UP Ð 27/05/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 13584/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da NOME nata a Napoli il 26 febbraio 1986; NOME nata a Napoli il 27 agosto 1971; NOME nato a Napoli lÕ8 novembre 1989;
avverso la sentenza del 21 novembre 2024 della Corte dÕassise dÕappello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ di tutti i ricorsi; uditi gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno insistito per lÕaccoglimento dei rispettivi
ricorsi.
Con sentenza n. 32283 del 13 dicembre 2023, questa Corte, pur confermando la responsabilitˆ degli odierni ricorrenti in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti (omicidio volontario aggravato, tentato omicidio aggravato, detenzione e porto di arma comune da sparo), annullava la sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Napoli a loro carico, limitatamente al profilo del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo (ed in tali termini delineando il perimetro del giudizio di rinvio) che fosse mancata, per i tre odierni ricorrenti (NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME), la necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, alla luce dei parametri indicati dall’art. 133 cod. pen.; una individualizzazione che desse conto della peculiaritˆ delle singole posizioni e della diversitˆ dei ruoli rivestiti nella vicenda per cui è processo.
Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte dÕassise dÕappello di Napoli confermava la prima decisione e il conseguente trattamento sanzionatorio.
Avverso tale ultima sentenza, propongono ricorso per cassazione i tre predetti imputati.
NellÕinteresse di NOME COGNOME sono stati proposti due autonomi ricorsi, a firma degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
4.1. Il primo, articolato in un unico motivo dÕimpugnazione, deduce, sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, la violazione del dictum imposto da questa Corte, non avendo, la sentenza impugnata, distinto i ruoli dei singoli concorrenti allÕinterno della complessiva dinamica attraverso la quale si erano articolati i fatti in contestazione. Si sarebbe limitata, sostiene la difesa, a rivalutare la gravitˆ del fatto, lÕasserita estrema accuratezza del piano criminoso, lÕintensitˆ del dolo e la capacitˆ criminale di ciascuno, valorizzando indici insiti in ogni fatto di reato e, comunque, giˆ valutati nel precedente giudizio di appello (e quindi giˆ ritenuti non decisivi), ma senza, in alcun modo, individualizzare le singole posizioni processuali e specificare in che termini ciascuno avesse partecipato.
4.2. Il ricorso a firma dellÕavv. NOME COGNOME proposto anche nellÕinteresse di NOME COGNOME, si compone, ugualmente, di un unico motivo dÕimpugnazione, formulato in termini di vizio di motivazione, a mezzo del quale si deduce che la Corte territoriale avrebbe indebitamente valorizzato la sopravvenuta condanna delle ricorrenti per il reato di cui allÕart. 416bis cod. pen., essa stessa,
in realtˆ, mera duplicazione della contestazione per cui è processo (in quanto fondata, sostanzialmente, sulla partecipazione al reato di omicidio per cui è giudizio) e solo parzialmente irrevocabile (in quanto annullata, in relazione alla posizione della Spina, per il reato di cessione di sostanza stupefacente, contestato al capo E). E tutto ci˜ senza considerare come il contributo offerto dalle ricorrenti, ritenuto dalla Corte territoriale decisivo ed essenziale, sarebbe sostanzialmente inesistente in quanto ricostruito alla luce di un piano declamato nelle conversazioni telefoniche, ma mai concretamente realizzato.
5. In termini sostanzialmente sovrapponibili, anche il ricorso a firma dellÕavv. NOME COGNOME che, nellÕinteresse di NOME COGNOME (e, con identiche argomentazioni, anche nellÕinteresse di NOME COGNOME), propone un unico motivo dÕimpugnazione, a mezzo del quale deduce, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 62bis e 133 cod. pen.), che la Corte territoriale avrebbe fondato il suo giudizio su un fatto solo apparentemente nuovo (la sentenza prodotta dal Procuratore generale), in quanto relativo a vicenda nota a questa Corte, al momento dellÕannullamento, e, comunque, parzialmente incoerente con la realtˆ processuale (in quanto non definitiva al momento della celebrazione del giudizio di rinvio, perchŽ annullata proprio in relazione alla contestazione di cessione di sostanza stupefacente); e ci˜ senza procedere, come imposto dalle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, ad un esame dettagliato ed individualizzato delle circostanze soggettive ed oggettive che avrebbero potuto giustificare un trattamento sanzionatorio più favorevole.
6. NellÕinteresse di NOME COGNOME risulta proposto anche altro ricorso, a firma dellÕavv. NOME COGNOME articolato in un unico motivo dÕimpugnazione, formulato in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione. La difesa deduce che era specifico dovere del giudice di rinvio verificare, sulla base dei principi di personalitˆ e proporzione, nonchŽ alla luce dell’ideale rieducativo di cui al terzo comma dell’art. 27 Cost., se l’istituto delle attenuanti generiche non potesse e dovesse costituire quell’utile e flessibile meccanismo al quale ricorrere per adeguare l’effettivo carico sanzionatorio da irrogarsi al concreto contributo soggettivo offerto dalla ricorrente nei delitti per i quali è stata ritenuta colpevole.
Ebbene, le uniche notazioni motivazionali offerte dalla Corte territoriale si sarebbero articolate lungo quattro direttrici fondamentali: a) il richiamo dell’intervenuta condanna, in separato giudizio, per la partecipazione all’associazione camorristica denominata clan COGNOMECOGNOME; b) la conseguente contestualizzazione dell’agguato oggetto del presente accertamento processuale nell’agire della consorteria di appartenenza; c) la premeditazione di
tali condotte e il duplice movente a esse sotteso; d) l’assenza di manifestazioni di resipiscenza.
Tutte notazioni argomentative fuori fuoco e palesemente disallineate rispetto alle indicazioni fornite dal precedente interno di legittimitˆ. La condanna nelle more intervenuta (peraltro annullata proprio con riferimento alla posizione della Spina, seppur in relazione alla sola contestazione di cessione di sostanza stupefacente, di cui al capo E), cos’ come la ribadita contestualizzazione dei fatti per cui è giudizio, sarebbero elementi giˆ assorbiti nell’accertamento irrevocabile di responsabilitˆ e, comunque, incoerenti rispetto all’esigenza di individualizzazione e graduazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto che lÕaggravante mafiosa , nella duplice connotazione oggettiva e soggettiva, sarebbe giˆ stata irrevocabilmente ritenuta e accertata rispetto agli specifici titoli di responsabilitˆ divenuti irrevocabili; il riferimento alla particolare intensitˆ del dolo omicida e il riconoscimento della pervicace determinazione a delinquere, sarebbero elementi giˆ documentati dall’applicazione dell’aggravante della premeditazione; il diritto di professarsi innocente, sia pure a seguito della definitiva affermazione di responsabilitˆ in sede giudiziaria, non potrebbe logicamente costituire motivo per irrogare un trattamento sanzionatorio deteriore, in quanto parte del nucleo essenziale del diritto di difesa e, come tale, diritto inviolabile ed elemento inidoneo a costituire titolo per un aggravamento del carico sanzionatorio, potendo semmai la spontanea e non coercibile ammissione degli addebiti valutarsi solo in bonam partem .
A fronte di ci˜, nessuna considerazione sarebbe stata offerta alla precisa individuazione del ruolo rivestito dalla Spina nell’economia e nella dinamica dei fatti per cui si procede e alla concreta valutazione del suo contributo partecipativo, in spregio ai noti principi della personalitˆ della responsabilitˆ penale, della proporzionalitˆ del trattamento sanzionatorio, della necessaria offensivitˆ in concreto e della stessa finalitˆ rieducativa della pena; principi che, come chiaramente indicato nel precedente interno di legittimitˆ, possono e debbono essere operate anche attraverso il ricorso all’art. 62bis del codice penale.
NellÕinteresse di NOME COGNOME oltre al ricorso a firma dellÕavv. COGNOME risulta proposto anche altro ed autonomo ricorso, a firma dellÕavv. NOME COGNOME articolato in tre motivi dÕimpugnazione.
7.1. Con il primo, formulato in termini di inosservanza di norma processuale, si deduce la violazione del dictum giurisdizionale statuito da questa Corte con la pronuncia di annullamento, non avendo la Corte territoriale proceduto ad una rinnovata disamina di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, necessari
per una prognosi individualizzata afferente alla posizione processuale del ricorrente.
7.2. Il secondo è formulato in termini di vizio di motivazione ed è articolato in tre diverse censure: a) il dedotto travisamento del fatto processuale (nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe fondato il suo giudizio su un fatto solo apparentemente nuovo – la sentenza prodotta dal Procuratore generale – in quanto noto alla stessa Corte di cassazione, al momento dellÕintervenuto annullamento, e, comunque, mera duplicazione della contestazione per cui è giudizio, in quanto fondata, sostanzialmente, sulla stessa partecipazione al reato di omicidio); b) la ritenuta violazione del canone di valutazione globale imposto dallÕart. 133 cod. pen. (nella parte in cui lÕapprezzamento dei criteri normativi si sarebbe risolto in una vuota clausola di stile priva di effettivo contenuto valutativo individualizzato); c) la dedotta illogicitˆ nella valutazione del ruolo e della personalitˆ dellÕimputato (nella parte in cui si sarebbero ignorate le plurime indicazioni difensive quanto alla considerazione in cui era tenuto il COGNOME da parte dello stesso COGNOME alle sue concrete preoccupazioni per la sua incolumitˆ personale, al comportamento processuale ed extraprocessuale significativo di un effettivo percorso di resipiscenza).
7.3. Il terzo è formulato in termini di violazione di legge (in relazione agli artt. 62bis e 133 cod. pen.) e deduce che le plurime e macroscopiche fallacie logico-argomentative in precedenza evidenziate (la patente inosservanza del vinculum derivante dal giudizio di rinvio, lÕutilizzo di parametri di valutazione generici ed astratti, la valutazione illogica degli elementi fattuali e giuridici utilizzati, la parallela omessa considerazioni di dati favorevoli allÕimputato) si sarebbero tradotte in una chiara violazione delle norme che presiedono il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio.
1. I ricorsi sono tutti, complessivamente, infondati.
La valutazione delle censure sollevate dalle difese impone, tuttavia, di delineare alcune coordinate ermeneutiche afferenti ai principi generali che regolano la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, ai vincoli imposti al giudice del rinvio in conseguenza dellÕannullamento disposto per vizio di motivazione e alla delimitazione del perimetro del sindacato riservato a questa Corte.
2.1. In linea di principio, la commisurazione della pena e la disciplina fondamentale dettata dagli artt. 132 e 133 cod. pen. rappresentano il nucleo centrale del tema della discrezionalitˆ penale riconosciuta al giudice, in rapporto alla peculiaritˆ del caso concreto e alla personalitˆ dell’autore; esso stesso funzionale alla determinazione di un trattamento sanzionatorio che sia proporzionato ed individualizzante, in un assetto che sia compatibile con le finalitˆ proprie della pena e, in particolar modo, con la finalitˆ rieducativa della pena; funzione, quest’ultima, che costituisce Çpatrimonio della cultura giuridica europea, in particolar modo per il suo collegamento con il “principio di proporzione” fra qualitˆ e quantitˆ della sanzione, da una parte, ed offesa, dall’altraÈ (Corte cost., sent. n. 313 del 1990).
La graduazione della pena, tuttavia, presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalitˆ. Naturale corollario di tale assunto è che il giudice deve giustificare, sia pure sinteticamente, le singole decisioni adottate nell’esercizio del suo potere discrezionale, dando conto degli elementi valutati come determinanti nel trattamento sanzionatorio; onere che pu˜ ritenersi adempiuto allorchŽ il giudice di merito abbia indicato, nel corpo della sentenza, gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410) ed è tanto meno stringente quanto più la determinazione è prossima al minimo edittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464).
In questo contesto, le circostanze attenuanti generiche rappresentano lo strumento attraverso il quale il giudice, nella sua valutazione discrezionale, tiene conto della concretezza della vicenda, incidendo con un intervento correttivo sulla determinazione della pena, rendendo, di fatto, questÕultima rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalitˆ e, cos’, adeguando la sanzione finale all’effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio.
Tali circostanze, in sŽ, non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalitˆ del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravitˆ del fatto.
Nella valutazione degli elementi da valutare ai fini del riconoscimento di dette circostanze, l’art. 62bis cod. pen. non individua, nŽ specifica le situazioni in presenza delle quali esse debbono trovare applicazione, attribuendo al giudice un ampio potere discrezionale nella determinazione e valutazione degli elementi e dei
dati che possano influire sulla decisione. E, in questa valutazione, è evidente che il giudice pu˜ e deve fare riferimento sia ai criteri enunciati nell’art. 133 cod. pen. Ð norma onnicomprensiva delle possibili situazioni influenti nel trattamento sanzionatorio – sia ad elementi e situazioni di fatto particolari – diversi da quelli legislativamente indicati nell’art. 133 cod. pen. – aventi valore significante, ai fini dell’adeguamento della pena alla natura ed all’entitˆ del fatto di reato commesso ed alla personalitˆ del reo (Sez. 1, n. 9548 del 01/10/1986, dep. 1987, COGNOME, Rv. 176622).
Presupponendo un apprezzamento in fatto, anche il riconoscimento delle circostanze generiche presuppone lÕesercizio di un potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito; un potere che, nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è tuttavia illimitato e sottratto al successivo controllo del giudice dellÕimpugnazione: non potendosi mai tale potere tradursi in arbitrio, egli ha l’obbligo di motivare la sua decisione indicando i parametri e i criteri utilizzati ed enunciando le ragioni che pone a fondamento del diniego o del riconoscimento delle attenuanti generiche. E, sotto tale profilo, la motivazione è congrua e non contraddittoria non solo quando il giudice ritenga (o meno) la sussistenza delle attenuanti, nonostante difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei fattori che incidono sulle circostanze, ma anche quando venga preso in esame uno solo di essi, e ci˜ sia quando quel fattore fonda la sussistenza della attenuante, sia quando ne determini l’esclusione.
CosicchŽ, il giudice pu˜ limitarsi a prendere in esame, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., l’elemento che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio ( ex multis , Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), senza la stretta necessitˆ della contestazione o dellÕinvalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).
2.2. Ci˜ considerato, ove la decisione assunta dal giudice del merito sia stata annullata per vizi di motivazione, il giudice del rinvio (al quale è riservato in via esclusiva il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova) ha lÕunico limite di non ripetere il percorso logico giˆ censurato dalla pronuncia rescindente, ben potendo, salvi i limiti nascenti da un eventuale giudicato interno, rivisitare il fatto, con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, senza essere vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285801; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019, COGNOME, Rv. 276755).
SicchŽ, non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto individuato nella pronuncia rescindente il giudice che, adeguatamente motivando rispetto ai singoli punti specificati e con il limite dell’avvenuta formazione progressiva del giudicato in relazione ai diversi capi della decisione, pervenga nuovamente all’affermazione della penale responsabilitˆ dell’imputato (o, per quel che rileva, alla medesima quantificazione del trattamento sanzionatorio) sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione, potendo egli non solo procedere all’esame completo del materiale probatorio, ma anche compiere eventuali nuovi atti istruttori necessari per la decisione (Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, COGNOME, Rv. 280660).
E, in tale giudizio, il giudice di merito non è vincolato, nŽ condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di valutare le emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629).
2.2. Delineati i confini dei poteri riservati al giudice del rinvio, va ribadito che l’indagine di legittimitˆ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato a questa Corte essere limitato – per espressa volontˆ del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilitˆ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri di questa Corte quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione; la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimitˆ la mera prospettazione di una diversa, e (per il ricorrente) più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME ed altri, Rv. 207944); con la specificazione che l’illogicitˆ della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere manifesta (l’art. 606, comma 1, lettera e, cod. proc. pen.), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi , restando ininfluenti le minime incongruenze, e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchŽ le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
Ci˜ considerato, questa Corte fondava la pronuncia di annullamento ritenendo (ed in tali termini delineando il perimetro del giudizio di rinvio) che fosse mancata, per i tre odierni ricorrenti (NOME COGNOME, NOME COGNOME e
NOME COGNOME), la necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio (da operarsi alla luce dei parametri indicati dall’art. 133 cod. pen.), che desse conto della peculiaritˆ delle singole posizioni e della diversitˆ dei ruoli rivestiti nella vicenda per cui è processo . E ci˜ in quanto la pur estesa trattazione del tema del diniego delle circostanze attenuanti generiche risentirebbe del suo immediato modellarsi sulle posizioni degli imputati NOME ed COGNOME gravati da precedenti specifici essendo stati condannati per associazione di stampo camorristico, oltre che per svariati reati contro il patrimonio e la persona.
Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte dÕassise dÕappello confermava il trattamento sanzionatorio originariamente irrogato, negando il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche in considerazione:
della sopravvenuta condanna (intervenuta il 23 giugno 2022) per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., significativa, secondo la Corte territoriale, della non occasionalitˆ delle condotte attribuite in questa sede agli imputati, esse stesse espressive, invece, del chiaro inserimento allÕinterno di un tipico contesto associativo;
della gravitˆ del fatto e del decisivo apporto fornito dagli imputati: l’agguato ha generato due morti e tre feriti e (in ragione della scelta di agire in luogo chiuso e affollato) avrebbe potuto generare un numero superiore di vittime;
dell’estrema accuratezza del piano criminoso che ha consentito ai suoi esecutori di ottimizzare un’incursione in zone fisicamente controllate da sentinelle e vedette deputate a controllare i movimenti delle forze dell’ordine e degli affiliati ai clan nemici;
-dellÕessenziale contributo offerto, anche attraverso indicazioni sulla composizione del gruppo armato, sulle vie di fuga e sul nascondiglio da riservare al killer;
della particolare intensitˆ del dolo, avendo avuto modo gli imputati di premeditare per circa due mesi il piano criminoso, curando ogni particolare e non manifestando alcuna incertezza nellÕintenzione di portarlo a termine, anche alla luce del doppio movente che ha mosso i ricorrenti (l’agguato era destinato ad appagare la sete di vendetta generata dagli omicidi di diretti congiunti e doveva servire per consentire al gruppo criminale di riprendere con continuitˆ le attivitˆ illecite);
della capacitˆ criminale dei ricorrenti, desunta dallÕaccertata sussistenza dei motivi abietti, non assorbiti dall’aggravante mafiosa ;
dellÕassenza, in ultimo, di segni di resipiscenza.
A fronte di ci˜, per come si è detto, i ricorrenti hanno censurato:
la mancata individualizzazione delle singole posizioni processuali;
la valutazione del contributo offerto dalle ricorrenti, ritenuto dalla Corte territoriale decisivo ed essenziale, in realtˆ sostanzialmente inesistente in quanto ricostruito alla luce di un piano declamato nelle conversazioni telefoniche, ma mai concretamente realizzato;
lÕutilizzazione della sopravvenuta condanna, ritenuta mera duplicazione della contestazione per cui è processo e solo parzialmente irrevocabile e, comunque, assorbita nell’accertamento irrevocabile di responsabilitˆ;
la validitˆ degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale, ritenuti insiti in ogni fatto di reato, giˆ valutati nel precedente giudizio di appello, assorbiti dalla contestazione delle singole aggravanti contestate e lesivi del diritto a protestarsi innocente;
lÕomessa valutazione (per il COGNOME) delle plurime indicazioni difensive (quanto alla considerazione in cui era tenuto il COGNOME da parte dello stesso COGNOME, alle sue concrete preoccupazioni per la sua incolumitˆ personale, al comportamento processuale ed extraprocessuale significativo di un effettivo percorso di resipiscenza).
Le censure sono tutte, complessivamente, infondate, per le ragioni di seguito indicate.
6.1. In primo luogo, lÕinvocata individualizzazione; dato che va inteso non giˆ con riferimento alle singole posizioni processuali rivestite dagli odierni ricorrenti (sostanzialmente tra loro sovrapponibili, in ragione del medesimo contributo Ð morale Ð offerto nella consumazione dei reati contestati), ma nel loro rapporto rispetto alle posizioni rivestite dagli imputati COGNOME COGNOME gravati da precedenti specifici essendo stati condannati per associazione di stampo camorristico, oltre che per svariati reati contro il patrimonio e la persona.
NŽ, in questa sede, è possibile rivalutare, nel merito, la funzionalitˆ delle condotte tenute dai singoli imputati e la rilevanza del contributo offerto, circostanza estranea all’ambito di cognizione del giudice del rinvio (“giudizio chiusoÓ, delimitato dalla pronuncia di annullamento ai soli rilevati vizi motivazionali afferenti al trattamento sanzionatorio), nel quale possono essere esaminati soltanto i profili che sono stati oggetto di annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata.
6.2. La sopravvenuta condanna (ai sensi dellÕart. 416bis cod. pen.) è dato fattuale logicamente rilevante, in quanto idoneo non solo a colorare le singole condotte contestate (esse stesse utilizzate per fondare la responsabilitˆ per il reato associativo), ma anche a dar conto della soggettiva capacitˆ criminale dei ricorrenti e della connessa pericolositˆ.
E tale dato, contrariamente a quanto ritenuto dalle difese, non è nŽ mera duplicazione di quanto giˆ emerso nel procedimento per cui è giudizio (in ragione della non sovrapponibilitˆ – logica e giuridica – della condotta associativa rispetto a quella propria di un reato fine o che di essa è espressione), nŽ assorbita nella ritenuta aggravante mafiosa (sostanziandosi, questÕultima, nel fine specifico di favorire, con la sua condotta, l’attivitˆ dell’associazione mafiosa, nella consapevolezza dell’ausilio prestato al sodalizio perseguito dallÕagente: Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, COGNOME, Rv. 284199; Sez. 3, n. 32126 del 18/04/2023, COGNOME, Rv. 284902), ontologicamente differente dalla stessa condotta di partecipazione associativa (della quale, sovente, è espressione).
In questo contesto, il parallelo annullamento, per la sola condotta di spaccio, è dato del tutto irrilevante non solo in quanto non incide (allÕevidenza) sulla definitivitˆ della condanna per il reato associativo, ma anche perchŽ elemento estraneo alle valutazioni prospettate dalla Corte territoriale, rappresentando ulteriore condotta (al pari di quelle contestate in questo giudizio) dellÕaccertata partecipazione associativa.
6.3. La valutazione, sotto diversi profili, della stessa situazione di fatto non costituisce violazione nŽ del disposto di cui all’art. 133 cod. pen., nŽ del principio del ne bis in idem sostanziale. CosicchŽ il giudice ben pu˜ valutare un medesimo fatto (la gravitˆ del fatto e la personalitˆ dell’imputato) per finalitˆ diverse e per giudizi differenziati (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904).
E la circostanza per cui parte degli argomenti utilizzati fossero giˆ presenti nella motivazione della sentenza annullata non esclude la legittimitˆ del nuovo percorso argomentativo, ben potendo, il giudice del rinvio, per come si è detto, rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, con lÕunico limite di non ripetere il percorso logico giˆ censurato dalla pronuncia rescindente e salvi i limiti nascenti da un eventuale giudicato interno.
NŽ lÕoggettiva gravitˆ dei fatti contestati (ed irrevocabilmente accertati) esclude, in linea di principio, che tale gravitˆ possa avere, in concreto, una differente dimensione, in ragione delle specifiche modalitˆ attraverso le quali le condotte siano state realizzate (elemento ampiamente argomentato dalla Corte territoriale con il riferimento alle loro concrete potenzialitˆ lesive).
6.4. Quanto alla valutata assenza di resipiscenza, il principio dal quale parte la difesa è corretto: se la confessione dell’imputato, tanto più se spontanea, pu˜ essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, di contro, la protesta d’innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l’autoritˆ giudiziaria, pur di fronte all’evidenza delle prove di colpevolezza, non pu˜ essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui
le attenuanti generiche debbano essere negate all’imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l’efficacia delle prove di reitˆ (Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, COGNOME, Rv. 279778), non potendo le scelte dell’imputato strettamente connesse all’esercizio delle proprie attivitˆ difensive essere valutate quale elemento ostativo al riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep. 2023, Pulerˆ, Rv. 284189).
Ciononostante, lÕoggettiva fondatezza dellÕassunto difensivo non incide sulla forza argomentativa delle motivazioni offerte dalla Corte territoriale. LÕindicato elemento di valutazione, infatti, non solo non è stato lÕunico a fondare la decisione impugnata, ma, nella complessiva economia dellÕimpianto argomentativo, assume una valenza chiaramente secondaria, inidonea a scardinare la motivazione offerta. E da ci˜ lÕirrilevanza della (pur fondata) censura.
6.5. Quanto, in ultimo, allÕasserita omessa valutazione delle plurime indicazioni difensive, astrattamente fondanti un giudizio favorevole al riconoscimento delle invocate attenuanti, è sufficiente ribadire quanto giˆ in precedenza evidenziato: la motivazione è congrua e non contraddittoria non solo quando il giudice ritenga la sussistenza delle attenuanti, nonostante difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei fattori che incidono sulle circostanze, ma anche quando venga preso in esame uno solo di essi; cosicchŽ, il giudice pu˜ limitarsi a prendere in esame, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., l’elemento che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, anche senza la stretta necessitˆ della contestazione o dellÕinvalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda.
Prospettare (nuovamente), in questa sede, gli elementi asseritamente pretermessi significa censurare la valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici di merito; significa, altres’, chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, dimenticando i limiti propri del sindacato riservato a questa Corte, in precedenza analiticamente indicati.
In conclusione, tutti i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Cos’ deciso il 27 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME