Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 992 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 992 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il 22/10/1998
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Trani che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art.73, comma 5, dPR 309/90, in ragione della detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e per due atti di cessione della medesima sostanza stupefacente e lo aveva condannato alla pena di giustizia, con la applicazione della recidiva. Disponeva altresì la confisca della somma di denaro rinvenuta nella propria abitazione in quanto profitto del reato e comunque provento di precedenti atti di cessione.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale i assumendo una ipotesi di reformatio in pejus in appello, atteso che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto in motivazione le circostanze attenuanti generiche in favore dell’imputato, mentre la interpretazione fornita dal giudice di appello su tale riconoscimento era nel senso di un refuso per un “errore da trasporto”. Deduce altresì violazione di legge in relazione alla confisca della somma di denaro,non essendo motivata la relazione di pertinenzialità del denaro con la perpetrazione del reato, ovvero che lo stesso costituisca profitto del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso risulta fondato in relazione ad entrambi i profili di censura denunciati e conseguentemente va disposto l’annullamento della sentenza impugnata in relazione ai suddetti punti.
Quanto al punto concernente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ricorre effettivamente una contraddizione interna alla motivazione nelle argomentazioni impiegate per motivare la misura del trattamento sanzionatorio; sussiste poi un’aporia tra il riconoscimento delle generiche in motivazione e il dispositivo della sentenza. Invero in motivazione il primo giudice, dopo avere accertato la responsabilità del prevenuto in relazione a ipotesi di reato riconducibile all’art.73 ;comma 5, d.P.R. 309/90, ha riconosciuto al prevenuto il beneficio delle circostanze attenuanti generiche “per ragioni di dosimetria della pena e, considerate le risultanze del casellario giudiziale, tenuto conto dei criteri oggettivi e soggettivi dell’art.133 cod.pen., che la presenza di più sostanze stupefacenti diverse, detenute al fine di spaccio, giustifica discostamento dalla pena base, si ritiene
congrua, equa e proporzionata la pena di…”, pena che poi viene aumentata in ragione della recidiva e diminuita per la scelta del rito. In sostanza il giudice di primo grado, nell’ambito della medesima argomentazione, dedicata al trattamento sanzionatorio, da una parte ha ritenuto di riconoscere all’imputato le circostanze attenuanti generiche per ragioni calmieratrici del trattamento sanzionatorio, dall’altra si è discostato dal minimo edittale in ragione delle modalità della condotta e infine ha applicato la recidiva senza svolgere un giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto. Nel dispositivo poi non ha fatto alcuna menzionet riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.1 Il giudice di appello, a fronte di specifica doglianza sul punto, si è limitato ad affermare che, in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si era trattato di un refuso dovuto ad un “errore di trasposizione”, ma tale affermazione, oltre ad essere assertiva, risulta manifestamente illogica, in quanto la statuizione relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore del COGNOME costituisce l’incipit del paragrafo riservato al trattamento sanzionatorio e non risulta affatto sganciata dal contesto logico-argomentativo del ragionamento sviluppato dal giudice di prima cure, che lega il beneficio alla necessità di adeguare la pena; d’altro canto 2 non ricorre alcuna interruzione lessicale ovvero alcuna aporia sintattica da cui possa desumersi che si è trattato di un errore di battitura, ovvero di trasposizione di una frase utilizzata in un diverso contesto, se non in un diverso procedimento.
2.2. D’altro canto, nel caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (sez.3, n.3969 del 25/09/2018; B., Rv.275690). Il giudice di appello pertanto avrebbe dovuto approfondire le ragioni dell’apparente contrasto, inizialmente interno allo stesso corpo motivazionale e poi rispetto al dispositivo / nella parte in cui riconosceva, motivandolo, il beneficio delle circostanze attenuanti generiche e dirimere tale contraddizione fornendo adeguata spiegazione della propria determinazione.
2.3. Si impone pertanto l’annullamento sul punto della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra ezione della Corte di appello di Bari.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento alla statuizione concernente la confisca del denaro in sequestro.
Invero, in relazione al denaro in sequestro ila sentenza impugnata non ha fornito conto delle ragioni per cui lo stesso sia stato ritenuto provento o profitto del reato con riferimento alla detenzione che esula dai due singoli episodi di cessione accertata. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall’art.73,comma 5 1 d.P.R. 309/90 può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità fra questo e l’attività illecita contestata. ‘E stato affermato dal giudice legittimità che non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga o sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come “strumento”, né quale “prodotto”, “profitto” o “prezzo” del reato (Rv. Sez.6, 17.10.2017, COGNOME, Rv.272204) e in ogni caso i giudici di merito non hanno dato conto delle ragioni per cui dette somme confiscate siano in qualche modo collegate allo specifico reato per cui si procede. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. I .rvr/./ LMA pen.VNapplicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro, nè ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità sez.4, n.20130 del 19/04/2022, COGNOME, Rv.283248). Nella specie peraltro neppure risulta ipotizzabile la confisca obbligatoria ai sensi dell’art.240 bis cod.pen,. come richiamato dall’art.85 bis d.P.R. 309/90 in presenza di detenzione di stupefacente qualificata ai sensi del comma 5 dell’art.73 d.PR 309/90. Segue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata anche sotto tale profilo. 4. Ai sensi dell’art.624 cod.proc.pen. va dichiarata la irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità dell’imputato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche e alla confisca del denaro e rinvia, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra ezione della Corte di appello di Bari. Dichiara la irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2024 Il Consigliere estensore
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