Circostanze Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle? La Guida della Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: i criteri di concessione e, soprattutto, di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Questa decisione offre importanti chiarimenti sui poteri discrezionali del giudice e sugli oneri motivazionali che gravano sulle sue decisioni, delineando un principio di economia processuale di grande rilevanza pratica.
Il Caso in Esame: Un Ricorso per il Mancato Riconoscimento delle Attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, pur rideterminando la pena, aveva confermato la sua condanna per concorso in violazione di domicilio aggravata. L’unico motivo di ricorso per Cassazione verteva sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato gli elementi favorevoli all’imputato, meritando quindi una censura da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione e le circostanze attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva, al contrario, fornito una motivazione adeguata e logica per la sua scelta di non concedere il beneficio. La decisione del giudice di merito si basava, infatti, su specifici indici di natura personale e fattuale che, a suo giudizio, impedivano di accedere a un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Le Motivazioni: Il Principio della Motivazione “Sufficiente”
Il cuore dell’ordinanza risiede nel principio giuridico richiamato dalla Corte. Conformemente a un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice di merito, nel momento in cui rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
È infatti sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o, comunque, più rilevanti ai fini della decisione. Il giudice può, quindi, legittimamente basare il proprio diniego su quegli aspetti negativi (personali o fattuali) che ritiene preponderanti, senza dover necessariamente spiegare perché altri elementi, potenzialmente positivi, non siano stati considerati sufficienti a ribaltare il giudizio complessivo. Questo potere discrezionale, se esercitato con una motivazione logica e non contraddittoria, è insindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto fondamentale per la pratica forense. Per la difesa, non è sufficiente elencare una serie di elementi potenzialmente favorevoli all’imputato. È necessario, invece, argomentare in modo convincente sul perché tali elementi siano talmente rilevanti da neutralizzare gli aspetti negativi e da meritare il riconoscimento delle attenuanti.
La decisione della Cassazione conferma che il focus del giudizio di merito è sulla qualità e sulla decisività degli elementi valutati, non sulla loro mera quantità. Il giudice ha il potere di selezionare gli argomenti che fondano la sua decisione, purché il percorso logico che lo ha condotto a quella conclusione sia chiaro e coerente. Di conseguenza, un ricorso basato su una generica doglianza per la mancata valutazione di alcuni aspetti favorevoli, senza attaccare la logicità della valutazione degli elementi ritenuti decisivi dal giudice, rischia di essere dichiarato inammissibile.
Quando un giudice nega le circostanze attenuanti generiche, deve spiegare perché ogni singolo elemento a favore dell’imputato non è stato considerato sufficiente?
No. Secondo l’ordinanza, il giudice può limitarsi a indicare gli elementi che ha ritenuto decisivi per la sua decisione negativa, senza dover analizzare e confutare ogni singolo elemento favorevole dedotto dalle parti o rilevabile dagli atti.
Per quale motivo il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva già motivato in modo adeguato la sua decisione di non concedere le attenuanti, basandosi su indici di natura personale e fattuale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36125 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36125 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 24 settembre 2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 614 co.3 cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge e vizio motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto (si veda pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quan rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non de necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedot dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenut comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 settembre 2025