Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41617 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41617 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all’eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto second l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anch relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenu rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai p enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice, che ha confermato il trattament sanzionatorio come determinato in primo grado, è stato adeguatamente assolto, a pagina 2, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente