Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39872 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39872 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna del 24.09.2024 che aveva condannato NOME alla pena di mesi dieci di reclusione ed C 700,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 2 cod. pen.
L’imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per l’eccessività del trattamento sanzionatorio; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata esclusione della recidiva.
Il primo motivo è inammissibile. La Corte, con deduzioni logiche ed esaustive, ritiene la pena irrogata congrua rispetto alla personalità del colpevole, soprattutto alla luce del particolare atteggiamento aggressivo tenuto dall’imputato, che, successivamente alla commissione del fatto, sferrava due pugni al viso di COGNOME NOME prima di essere bloccato. Sul punto va ricordato che il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754). È dunque ammissibile il sindacato di legittimità solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, da escludersi nel caso di specie.
Il secondo motivo inerisce al trattamento punitivo benché sorretto da idonea e non illogica motivazione. La Corte territoriale ha negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla luce dell’assenza di elementi positivi valutabili a tale fine (pag. 3). Va ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento GLYPH delle GLYPH circostanze GLYPH attenuanti generiche può GLYPH essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato
(Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2 017 , Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr. anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03). La Corte di appello, in conformità all’indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, e tenendo conto della capacità a delinquere dell’imputato emersa dal fatto che questi possedeva strumenti funzionali allo scasso.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua ed esaustiva l’onere motivazionale in ordine alla ritenuta GLYPH applicazione GLYPH della GLYPH recidiva, GLYPH con GLYPH particolare GLYPH riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere della ricorrente (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al casellario giudiziale dell’imputato dal quale risultano cinque condanne per furto oltre ad una condanna per truffa, che rivelano una personalità poco incline al rispetto delle regole. Pertanto, la Corte distrettuale, con deduzioni logiche e coerenti, ha ritenuto i precedenti penali a carico del NOME, unitamente alla nuova condotta criminosa, espressione di una maggiore capacità a delinquere (pag.3).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2025.