Circostanze attenuanti generiche e recidiva: quando il giudice può negarle?
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Queste circostanze, previste dall’art. 62-bis del codice penale, consentono al giudice di adeguare la pena alla specifica realtà del fatto e alla personalità dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 11456/2024) ci offre un’importante lezione su quali siano i limiti di questa discrezionalità e quando un ricorso contro il loro diniego rischia di essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro la Valutazione del Giudice
Il caso esaminato trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente lamentava due principali vizi della decisione: l’erronea applicazione della legge penale riguardo all’aumento di pena per la recidiva e, soprattutto, un difetto di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
In sostanza, l’imputato sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente spiegato le ragioni per cui gli venivano negate quelle attenuanti che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena. Le sue doglianze, tuttavia, erano state già presentate e respinte nel giudizio d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: la valutazione circa la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di merito, tipicamente discrezionale, che sfugge al controllo di legittimità della Cassazione, a meno che non sia palesemente illogico, arbitrario o privo di motivazione.
Nel caso specifico, i giudici supremi hanno rilevato che il ricorso non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello, la quale aveva fornito una motivazione congrua, esaustiva e logica. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per un riesame da parte della Cassazione.
Le motivazioni: discrezionalità del giudice e circostanze attenuanti generiche
La Corte ha chiarito che la decisione dei giudici d’appello era tutt’altro che arbitraria. La motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche si basava su elementi concreti e oggettivi. In particolare, la Corte territoriale aveva evidenziato:
1. I plurimi precedenti penali: L’imputato risultava gravato da numerosi precedenti, anche specifici, che indicavano una spiccata tendenza a delinquere.
2. La pericolosità sociale: I precedenti penali sono stati interpretati come sintomo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità sociale del soggetto.
3. L’assenza di resipiscenza: I giudici non hanno riscontrato nell’imputato alcun segno di pentimento o di consapevolezza del disvalore della propria condotta.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, costituivano un ostacolo insormontabile al riconoscimento delle attenuanti. La valutazione del giudice di merito, essendo basata su fatti concreti e supportata da una logica argomentativa coerente, non poteva essere censurata in sede di legittimità. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice, che deve essere esercitata sulla base di una valutazione complessiva della vicenda e della personalità del reo. In secondo luogo, sottolinea l’inutilità di presentare un ricorso per Cassazione che si limiti a riproporre le stesse questioni già decise in appello, senza evidenziare un vizio logico o giuridico palese nella motivazione. Infine, l’ordinanza riafferma il peso determinante dei precedenti penali e dell’atteggiamento processuale dell’imputato nella decisione finale sulla quantificazione della pena.
Quando può essere negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche?
Il loro riconoscimento può essere negato quando elementi concreti, come i numerosi precedenti penali (anche specifici) e l’assenza di pentimento, indicano un’accentuata colpevolezza e una maggiore pericolosità sociale dell’imputato.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sulla concessione delle attenuanti?
No, la valutazione sulla concessione delle attenuanti è un giudizio discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica, arbitraria o del tutto assente, ma non se si tratta semplicemente di una valutazione non condivisa dal ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, la quale aveva fornito una motivazione congrua, esaustiva e immune da vizi logici per giustificare il diniego delle attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11456 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11456 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano rispettivamente l’erronea applicazione della legge penale in ordine all’aumento per la recidiva ed il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen., non sono consentiti in quanto reiterativi delle stesse doglianze prospettate ai giudici di appello e da essi risolte con motivazione congrua, esaustiva ed immune da vizi logici. Sul punto va levidenziato che detti motivi sono comunque manifestamente infondati, atteso che la determinazione della pena – che include anche il riconoscimento di circostanze attenuanti e l’aumento per la recidiva – implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, le pagine 2-4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale evidenzia i plurimi precedenti penali, anche specifici, da cui il ricorrente risulta gravato, che sono sintomatici di una p accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità sociale del ricorrente e che – unitamente all’assenza di resipiscenza e di consapevolezza del disvalore della condotta tenuta – impediscono il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore