Circostanze Attenuanti Generiche: Quando la Confessione Non Basta
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli ambiti di maggiore discrezionalità per il giudice penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di tale potere, sottolineando come la motivazione del diniego possa basarsi su elementi decisivi, anche a fronte di una confessione dell’imputato. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Tre individui, condannati in primo e secondo grado per reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La pena era stata rideterminata dalla Corte d’Appello in tre anni e due mesi di reclusione e 1200 euro di multa per due degli imputati, e in tre anni, un mese e 1100 euro di multa per il terzo. L’unico motivo di ricorso sollevato dai tre era incentrato sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, definendoli manifestamente infondati. Questa decisione ha confermato in toto l’operato della Corte d’Appello, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, secondo gli Ermellini, aveva fornito una motivazione adeguata e logica sul perché non fossero state concesse le attenuanti.
Le Motivazioni: la Valutazione delle Circostanze Attenuanti Generiche
Il fulcro della decisione risiede nel ragionamento seguito dalla Cassazione per convalidare il diniego delle attenuanti. La Corte ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato: nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti. Può, invece, limitarsi a fare riferimento a quegli elementi che ritiene decisivi o comunque più rilevanti per la sua valutazione.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente basato la sua decisione su indici di natura personale e fattuale che deponevano contro gli imputati. Un aspetto particolarmente interessante riguarda la confessione resa da uno dei ricorrenti. Questa non è stata ritenuta sufficiente a giustificare un trattamento di favore perché qualificata come ‘necessitata’, ovvero non frutto di un reale pentimento, ma una scelta obbligata di fronte all’evidenza delle prove raccolte a suo carico. Di conseguenza, a tale confessione è stato negato valore positivo ai fini della mitigazione della pena.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, riafferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione, seppur necessaria, può essere sintetica e focalizzarsi sugli aspetti ritenuti preponderanti.
In secondo luogo, chiarisce che la confessione non è un ‘salvacondotto’ automatico per ottenere uno sconto di pena. La sua genuinità e spontaneità sono oggetto di un attento scrutinio da parte del giudice. Una confessione tardiva o dettata dall’impossibilità di negare l’evidenza può essere considerata irrilevante.
Infine, la decisione sottolinea come i ricorsi basati su proposizioni meramente teoriche o su una generica doglianza circa la valutazione del giudice, senza individuare specifici vizi logici o giuridici, siano destinati a essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna alle spese per i ricorrenti.
Perché la Corte di Cassazione ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata, in quanto basata su elementi personali e fattuali ritenuti decisivi. Secondo la giurisprudenza consolidata, il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma può concentrarsi su quelli più rilevanti.
La confessione di uno degli imputati è stata considerata utile per ottenere una riduzione della pena?
No, la confessione non è stata considerata rilevante ai fini della concessione delle attenuanti. La Corte l’ha definita ‘necessitata’, ovvero non spontanea ma resa solo perché l’imputato era di fronte a prove schiaccianti, privandola così del valore positivo necessario per una mitigazione della pena.
Qual è la conseguenza pratica quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza che la Corte entri nel merito delle questioni sollevate. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, e la sentenza di condanna precedente diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6548 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorron avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L’Aquila ha parzialmente riformato sentenza del Tribunale di Teramo e ha ridetermiNOME la pena in anni tre, mesi due di reclusio ed euro 1200 di multa ciascuno per NOME COGNOME e NOME COGNOME e anni tre, mesi uno di reclusione ed euro 1100 di multa per NOME COGNOME ed ha confermato nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 e 493 ter cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico dei ricorsi – con cui i ricorrenti denunziano violazi legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generich manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), escludendo rilevanza a discarico della confessione resa da NOME NOME necessitata. Tale interpretazione ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessio delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli a limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv 248244);
Rilevato, ancora, che i ricorsi di COGNOME e COGNOME sono fatti di sole proposi teoriche;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.