Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10685 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10685 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 25/06/1978
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza si caratterizza per genericità, aspecificità in mancanza di confronto con le argomentazioni, chiare e logicamente articolate della Corte di appello, che ha compiutamente considerato il motivo di appello relativo alla mancata concessione delle stesse, valutato la portata della condotta e ritenuto, con motivazione del tutto priva di aporie, che potessero essere concesse in regime di equivalenza;
atteso che il motivo proposto in questa sede non evidenzia alcuna illogicità o irragionevolezza nella valutazione della Corte di appello, che ha compiutamente valutato il motivo, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.