Circostanze Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle?
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice penale per adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i criteri che giustificano il diniego di questo beneficio, specialmente in presenza di reati connotati da particolare violenza e di una personalità dell’imputato già segnata da precedenti penali.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna, confermata in appello, per reati gravi basati su condotte estorsive e violente perpetrate ai danni di familiari. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi di Impugnazione e la Loro Inammissibilità
Il ricorrente ha tentato di smontare l’impianto accusatorio su due fronti, entrambi respinti dalla Suprema Corte per ragioni procedurali e di merito.
Violazione di Legge Non Deducibile
Il primo motivo di ricorso denunciava una presunta violazione di legge. Tuttavia, la Corte ha immediatamente dichiarato questa censura inammissibile. La ragione è puramente processuale: la questione non era stata sollevata come motivo di appello nel precedente grado di giudizio. Il codice di procedura penale (art. 606, comma 3) è molto chiaro su questo punto, impedendo di presentare per la prima volta in Cassazione doglianze che dovevano essere formulate dinanzi alla Corte d’Appello.
Il Diniego delle Circostanze Attenuanti Generiche
Il secondo motivo, fulcro della decisione, contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente valutato gli elementi a suo favore. Anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, ha ribadito alcuni principi fondamentali del processo penale. In primo luogo, ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il sindacato di legittimità si limita a verificare la coerenza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza poter riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta ineccepibile. Per negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice di secondo grado aveva valorizzato elementi specifici e decisivi:
1. L’elevato disvalore dei fatti: Le condotte estorsive erano state realizzate con modalità particolarmente violente, dimostrando una spiccata pericolosità sociale.
2. L’assenza di elementi positivi: Il comportamento processuale dell’imputato non aveva offerto spunti per una valutazione favorevole.
3. La personalità negativa: La presenza di precedenti penali a carico del ricorrente delineava un profilo non meritevole del beneficio.
La Cassazione ha sottolineato un principio consolidato: per motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi, la cui valutazione positiva assorbe e supera ogni altra considerazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame conferma che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio deve essere motivato. La decisione chiarisce che una condotta criminale particolarmente grave e violenta, unita a una storia personale segnata da precedenti reati, costituisce un ostacolo quasi insormontabile all’ottenimento del beneficio. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito sull’importanza di strutturare i motivi di appello in modo completo, sapendo che le omissioni non potranno essere sanate in Cassazione, e sulla necessità di fornire elementi concreti e positivi per superare una valutazione negativa della personalità dell’imputato.
È possibile contestare per la prima volta in Cassazione una questione non sollevata in appello?
No, l’ordinanza chiarisce che un motivo di ricorso non dedotto in appello è inammissibile in Cassazione, come previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Per negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi favorevoli all’imputato?
No, la Corte di Cassazione ribadisce che il giudice di merito può motivare il diniego facendo riferimento solo agli elementi ritenuti decisivi (come la gravità dei fatti e i precedenti penali), senza dover esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa.
Quali elementi sono stati considerati decisivi in questo caso per negare le circostanze attenuanti generiche?
Gli elementi decisivi sono stati l’elevato disvalore dei fatti, caratterizzati da condotte estorsive violente, l’assenza di elementi positivi nel contegno processuale dell’imputato e la presenza di precedenti penali che delineavano una personalità negativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18929 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pp. 3-4), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto e che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità della motivazione, che il suddetto motivo è altresì manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argonnentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decision ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lel:t. e) cod. proc. pen. così come si evince dalle pp. 5-7 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ha ricostruito e vagliato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi reati ascritti all’imputato, sulla base dell’e dichiarazioni dei familiari rite attendibili e credibili, nonché dagli altrettanti numerosi gesti violenti descritti d persone offese che assumono ex se i caratteri dell’ingiustizia e della condotta estorsiva;
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffici che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, in particolare, il giudice di appello ha indicato esplicitamente alle pp.1011 della sentenza impugnata gli elementi a sostegno del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, quali l’elevato disvalore dei fatti caratterizzato da condotte estorsive espresse con modalità particolarmente violente, nonché la mancata sussistenza di elementi positivi deducibili dal contegno processuale dell’imputato ed alla presenza di precedenti penali che delineano ancora una personalità negativa;
Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024.