Circostanze attenuanti generiche: quando la condotta criminale ne preclude la concessione
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata e deve essere esercitata attraverso una motivazione logica e coerente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui un ricorso sulla mancata concessione di tali attenuanti può essere esaminato in sede di legittimità, sottolineando il peso dei precedenti penali e della condotta di vita dell’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di due individui per plurime violazioni della normativa sul contrabbando. La Corte d’Appello aveva confermato le condanne, ma con una distinzione significativa nel trattamento sanzionatorio: a un imputato erano state concesse le attenuanti generiche, portando a una pena di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione; all’altro, invece, erano state negate, con una condanna finale a due anni di reclusione.
Entrambi gli imputati hanno presentato un unico ricorso in Cassazione, lamentando la nullità della sentenza per mancanza e contraddittorietà della motivazione, proprio in riferimento alla gestione delle circostanze attenuanti generiche e alla conseguente determinazione della pena.
La Decisione della Corte sulle circostanze attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. I giudici supremi hanno stabilito che le censure proposte non erano ammissibili in sede di legittimità, in quanto tendevano a una rivalutazione del merito della vicenda, compito precluso alla Cassazione. Il ricorso, inoltre, si limitava a riproporre argomenti già esaminati e motivatamente respinti nel giudizio precedente.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse sufficiente, logica e basata su un corretto esame degli elementi difensivi. La decisione di negare le circostanze attenuanti generiche a uno degli imputati era pienamente giustificata. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato la stabilità e la continuità con cui l’imputato si dedicava all’attività di contrabbando, unita alle numerose condanne precedenti per fatti analoghi. In assenza di elementi positivi di valutazione (come un comportamento processuale collaborativo o un percorso di ravvedimento), la Corte ha concluso che non vi fossero i presupposti per una riduzione di pena. Di conseguenza, la sanzione inflitta a entrambi gli imputati è stata giudicata equa e congrua.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio consolidato: la valutazione circa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di merito che, se supportato da una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente i fatti e la personalità dell’imputato. La decisione evidenzia come la presenza di precedenti penali specifici e una comprovata dedizione all’attività illecita costituiscano elementi di forte ostacolo al riconoscimento di benefici, rendendo la pena inflitta, anche se più severa, pienamente legittima.
Perché un giudice può negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando non emergono elementi positivi di valutazione sulla personalità dell’imputato e, al contrario, vi sono elementi negativi significativi, come la stabilità della condotta criminale e la presenza di numerose condanne precedenti per reati simili, come stabilito nel caso di specie.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, non è possibile se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione sufficiente, coerente e non illogica. La Corte di Cassazione giudica solo la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non può riesaminare i fatti o la valutazione discrezionale del giudice sulla personalità dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico ammontava a tremila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1500 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1500 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
RISPOLI NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME NOME a CASAVATORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME, condannati ( il COGNOME alla pena di anni due di reclusione e il COGNOME, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno, mesi undici e giorni dieci di reclusione per plurime violazioni di cui all’art. 291-bis d.P.R. 43/1973, articolando un unico motivo di ricorso, deducono nullità della sentenza per mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio;
considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse, oltre ad essere riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese Con Corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da Specifica critica con il ricorso, sono censure non consentite in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche al COGNOME, invece concesse al COGNOME, attesa la stabilità con cui l’imputato si dedicava alle attività di contrabbando, unitamente alle numerose condanne riportate anche per fatti analoghi, non essendo emersi, peraltro, elementi positivi di valutazione su cui fondarne la concessione, risultando pertanto equa e congrua la pena irrogata ad entrambi gli imputati;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.