Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37048 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37048 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a GHILARZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.186, comma lette, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
I motivi di ricorso, attinenti alla dosimetria della pena e alla manc concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nel discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissa pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., si è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuov valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008 Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, quindi, si verte in un caso in cui n necessaria specifica motivazione in considerazione dell’irrogazione di una pena inferiore rispetto alla media edittale (mesi otto di arresto)
In ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va altresì ricordato che lo stesso può essere legittimamente motivato dal giudi con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dop la riforma dell’art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto de quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazion insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia co anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prev ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un sol elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di spe quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto del carattere merament oppositivo delle argomentazioni spiegate dal ricorrente e della carenza di elemen positivi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti.
Il motivo inerente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è inammissibile per aspecificità estrinseca, n contenendo lo stesso alcuna effettiva contestazione delle argomentazioni spiegat dalla Corte territoriale; nella parte in cui la stessa ha richiamato la pro negativa sul pericolo di recidivanza effettuata dal giudice di primo grado.
Manifestamente infondato, infine, è il motivo attinente alla richies applicazione retroattiva dell’art.344-bis cod.proc.pen. in riferimento alla durata giudizio di appello, trattandosi di disposizione processuale per la quale si appli principio tempus regit actum.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Con niiere estensore
e