Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 393 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 393 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 07/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 07/10/2025 R.G.N. 18299/2025 Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte d’appello di Venezia udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le memorie dei difensori delle parti civili e dell’imputato;
RITENUTO IN FATTO
1.1.Con unico motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. nonchØ la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Lamenta, al riguardo, il mancato riscontro alle censure sollevate con l’atto di appello (sostanzialmente le uniche) e il palese contrasto con le risultanze processuali.
Osserva che: a) la Corte di appello, senza verificare quanto dedotto (pronta ammissione dei fatti ma, sopratutto, la ‘autoaccusa’ per altri non ancora noti all’Autorità Giudiziaria al momento della perquisizione), si Ł limitata a confermare ‘per relationem’ la sentenza di primo grado negando la attenuazione della pena sul rilievo della sostanziale inutilità dell’ammissione di fatti erroneamente indicati come già noti (le dichiarazioni autoaccusatorie sono state rese addirittura un anno prima che venissero sentite le persone offese indicate dallo stesso ricorrente); b) la perizia disposta ed effettuata in appello (e
dunque sconosciuta al primo Giudice) aveva accertato nei suoi confronti un ritardo mentale lieve e un disturbo di personalità non altrimenti specificato che imponeva una nuova valutazione e non giustificava il rimando alla sentenza del Tribunale per motivare il rigetto della domanda.
2.Con memoria a firma del difensore, AVV_NOTAIO, il ricorrente ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di inammissibilità del ricorso.
Con memoria del 19 settembre 2025, l’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto il rigetto del ricorso dell’imputato e la conferma delle statuizioni civili di condanna.
Con memoria del 19 settembre 2025, l’AVV_NOTAIO, difensore delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso dell’imputato e la conferma delle statuizioni civili di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
2.Il Tribunale aveva applicato le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate (e ritenute) circostanze aggravanti in considerazione della gravità dei fatti, da un lato, dello stato di incensuratezza dell’imputato, dell’integrale ammissione degli addebiti, delle spontanee dichiarazioni rese in sede di perquisizione, ribadite in sede di interrogatorio reso al Pubblico ministero, dall’altro. Occorre tuttavia precisare che il Tribunale aveva qualificato come ‘parziali’ le ammissioni dell’imputato ritenendole per alcuni aspetti non credibili (pag. 7 sentenza primo grado), per altri reticenti (pag. 8), in qualche misura volte ad attenuare la gravità dei fatti escludendo la natura non consensuale degli atti sessuali posti in essere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ritenuto il vincolo della continuazione e piø grave il delitto di cui al capo 4 (artt. 81, secondo comma, 609-bis, primo comma, 609-ter, primo comma, n. 1, cod. pen.), il Tribunale aveva applicato il minimo edittale della pena prevista (sei anni di reclusione) aumentandola fino a nove anni e sei mesi di reclusione a titolo di continuazione (la pena Ł stata poi ridotta per la scelta del rito a sei anni e quattro mesi di reclusione).
In sede di appello l’imputato aveva sottolineato che le proprie ammissioni erano state fatte quando gli inquirenti erano a conoscenza dei soli fatti denunciati dal COGNOME; egli, dunque, aveva introdotto le informazioni relative ai fatti commessi in danno di altri ragazzi che sarebbero rimaste altrimenti ignote alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero. Perciò l’imputato aveva stigmatizzato la decisione del Tribunale che, invece di premiare la sua condotta spontanea e pienamente collaborativa, aveva assunto nei suoi confronti un atteggiamento sostanzialmente punitivo attribuendogli anche una patente di minore credibilità. NŁ – proseguiva – il Tribunale aveva speso una sola parola sulla malattia dalla quale Ł affetto l’imputato che aveva distorto la sua capacità di comprendere l’altrui dissenso errando sul consenso delle vittime.
La Corte di appello ha liquidato le deduzioni difensive affermando che «la gravità dei fatti non può essere attenuata dal comportamento processuale dell’imputato la cui responsabilità era manifesta».
3.Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a
ritenerla la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; Sez. 2, n. n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Nel caso in esame, il ragionamento della Corte di appello si fonda su dati inesatti, diversamente valutati dal primo Giudice, ma certamente inesatti non essendo vero che la ammissione di responsabilità fosse intervenuta quando la stessa era già conclamata. Di qui la evidente illogicità del ragionamento della Corte territoriale che giunge a conclusioni sfalsate rispetto al presupposto di fatto indicato a loro sostegno.
Del tutto silente Ł inoltre la Corte di appello rispetto all’altra questione pure specificamente devoluta a sostegno della ulteriore attenuazione della pena relativa all’incidenza della malattia dell’imputato sulla incapacità di cogliere l’altrui dissenso e, dunque, sulla intensità del dolo.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di venezia.
Così Ł deciso, 07/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.