Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26213 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26213 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a HANTESTI( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricor
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 24.11.2023, la Corte d’appello di Roma ha confermato l sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale della stessa città che, all’esi giudizio abbreviato, ha ritenuto COGNOME NOME responsabile del reato di tentato omicidio ai danni di NOME e l’ha condannata alla pena di anni 4 e me di reclusione.
1.1. Secondo quanto accertato dai giudici di merito sulla base delle dichiaraz rese dalla persona offesa e della consulenza disposta dal Pubblico ministero
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data 8 agosto 2022 l’imputata aveva colpito al torace il coinquilino COGNOME con un coltello da cucina, procurandogli – secondo quanto risultato dal refe medico – un «pneumotorace con ferita aperta e lieve falda con versamento pleurico, con compromissione di almeno un parametro vitale e prognosi riservata».
La prognosi era poi stata sciolta in 20 giorni. La Corte territoriale ha valutato inverosimile la versione dell’accaduto fornita da COGNOME, la quale aveva sostenuto che era stato COGNOME ad aggredirla, afferrandola ad una spalla ment lei aveva un coltello in mano con il quale, girandosi, lo avrebbe ferito.
1.2. La Corte territoriale ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del d tentato omicidio, in considerazione della idoneità degli atti posti in ess cagionare la morte della persona offesa, avendo l’imputata utilizzato un mez adeguato, e cioè un coltello da cucina con lama di 20 cm., ed essendo la volon omicidiaria resa palese dalla zona del corpo attinta, il torace, e dalla direzi cui era stato inferto il colpo, trovandosi COGNOME di fronte alla vittima.
I giudici di appello hanno inoltre confermato l’insussistenza di elementi utili a della concessione delle attenuanti generiche, tenuto anche conto d comportamento processuale dell’imputata, la quale aveva negato il fatto attribuendo anzi alla vittima la responsabilità del ferimento.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione proponendo due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 5 590 cod. pen., o manifesta illogicità della motivazione.
Oltre ad affermare che il fatto sarebbe avvenuto in maniera estemporanea ne corso di una discussione durante i preparativi per la cena, e che il coinquili era avvicinato alla ricorrente con fare minaccioso, la difesa osserva come l’asse di volontà omicidiaria emergerebbe dal comportamento tenuto dalla stessa, la quale aveva immediatamente chiamato i soccorsi e tamponato la ferita riportata dalla vittima.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione di legge in relazio agli artt. 62, n. 2, 62-bis e 133 cod. pen. La mancata concessione delle attenu richieste con l’appello è stata giustificata dalla sentenza impugnata in ragione comportamento processuale dell’imputata, che avrebbe negato il fatto. Tuttavia, giudici non avrebbero tenuto conto dell’età, prossima ai 60 anni, nonché del lavo di badante presso un centro per anziani svolto dalla stessa che attesterebbe il carattere mite.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
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Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
2. Il primo motivo è infondato.
La Corte territoriale ha compiutamente e adeguatamente valutato gli elementi di fatto ritenuti rilevanti ai fini della qualificazione della condotta in termini d tentato, ritenendo che la volontà omicidiaria dell’imputata doveva evincersi mezzo, assolutamente idoneo, utilizzato per colpire la vittima, trattandos coltello da cucina con lama lunga 20 cm., nonché dalla posizione ravvicinata frontale rispetto alla vittima.
La versione dei fatti data dalla COGNOME, la quale ha affermato di essersi difes dall’aggressione del coinquilino, è stata ritenuta inattendibile perché sconfe dalla dinamica degli accadimenti, risultante dalle caratteristiche della riportata dalla persona offesa, come documentata nel referto medico e dall consulenza del PM e che attestavano la direzione frontale del colpo infert incompatibile con la prospettazione difensiva, secondo la quale COGNOME avrebbe colpito COGNOME girandosi, perché aggredita da costui.
A fronte della valutazione puntuale e coerente operata dai giudici di appello censure prospettate dalla ricorrente mirano a chiedere a questa Corte u rivalutazione dei fatti non consentita in questa sede. Invero, il compito del giu di legittimità non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella compi dai giudici di merito, ma si sostanzia esclusivamente nel fatto di stabilire se q ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano forn una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente rispo alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della lo nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determina conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clark Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, COGNOME G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Pertanto, sono preclus al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormen plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adott giudice del merito (Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analiti autonoma dei profili evidenziati con l’impugnazione, sicché la motivazione risul esaustiva e va esente dalle censure proposte.
Secondo motivo, il quale si appunta sulla mancata concessione delle circostanz attenuanti, è fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’applicazione delle circostanze attenu generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negat connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positi dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (ex plurimis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 – 01).
Si è anche affermato che è la valutazione di meritevolezza che necessita apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono sta ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; tratta la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla s condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili rag sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la s necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui qual richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, COGNOME ed NOME, 219891; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
Nel caso in esame, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata dalla Corte territoriale in ragione della condotta processu COGNOME, la quale ha negato il fatto ascrittole, tentando di scaricare responsabilità sulla persona offesa. Tuttavia, i giudici di appello nel valut comportamento dell’imputata, hanno del tutto omesso di tener conto di quanto accertato dalla stessa sentenza impugnata e, specificamente, del fatto che, dopo aver colpito COGNOME, ella gli aveva prestato soccorso, tamponando la feri e chiamando i soccorsi.
Tale omessa valutazione impone l’annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma per un nuovo giudizio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle circostanz attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione de Corte d’appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2024.