Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8378 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8378 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nata a MILANO il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d’appello di Ancona; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio irrogato, non solo sono generici, perchØ fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, ma anche non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che , nella specie, l’onere argomentativo del giudice Ł stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, ossia la gravità del fatto, in considerazione delle modalità e dell’ingente danno patrimoniale, i precedenti penali specifici, nonchØ l’atteggiamento processuale della ricorrente, la quale non ha manifestato alcuna resipiscenza e non ha risarcito la parte civile (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/02/2026
Ord. n. sez. 2609/2026
CC – 17/02/2026
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