Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13446 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13446 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MODICA il 20/09/1990
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che:
la doglianza dell’imputato, GLYPH attinente all’affermazione della GLYPH penale responsabilità è totalmente rivalutativa di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito che si sono ampiamente e congruamente soffermati sull’elemento oggettivo del reato (con specifico riguardo alla disponibilità delle armi di cui all imputazione), oltre che su quello soggettivo;
sul punto, la sentenza ha offerto una puntuale motivazione riferita alla dimostrazione della consapevolezza, da parte del ricorrente, del contenuto del sacco che il coimputato stava per consegnargli , anche alla luce delle conversazioni intercorse tra i due il giorno precedente;
il secondo motivo è inammissibile laddove riferito alla misura della pena e alla sospensione condizionale in quanto attinente a questioni non sollevate con i motivi di appello;
pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745);
anche la censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per genericità atteso che la Corte di appello ha motivato il diniego facendo riferimento a circostanze fattuali insindacabili in questa sede;
deve essere ribadito il principio per cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02);
a ciò deve aggiungersi il richiamo all’ulteriore arresto in base al quale «l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021,
COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, COGNOME, Rv. 195339);
considerato che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025