Circostanze Attenuanti Generiche: Quando la Decisione del Giudice è Insindacabile?
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale, incidendo direttamente sull’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 9525/2024) ha riaffermato i confini entro cui si muove il potere del giudice di merito in questa materia, chiarendo quando la sua decisione diventa, di fatto, insindacabile in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Quattro imputati presentavano ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’unico motivo di doglianza sollevato era il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza rispetto ad eventuali circostanze aggravanti. In sostanza, i ricorrenti lamentavano che i giudici d’appello non avessero adeguatamente giustificato la loro decisione di non concedere uno sconto di pena basato su attenuanti non specificate.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi proposti manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende, evidenziando la colpa nell’aver proposto un’impugnazione priva di fondamento.
Le Motivazioni: il Confine del Potere Discrezionale del Giudice
Il cuore della decisione risiede nella riaffermazione di un principio consolidato nella giurisprudenza. La Corte ha spiegato che il cosiddetto ‘giudizio di comparazione’ tra circostanze di segno opposto (aggravanti contro attenuanti) è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Questo significa che spetta al giudice che analizza i fatti (primo grado e appello) ponderare gli elementi a favore e contro l’imputato per decidere se la pena debba essere aumentata, diminuita o se le circostanze si equivalgano.
La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può entrare nel merito di questa valutazione. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Pertanto, la decisione del giudice di merito sulle circostanze attenuanti generiche sfugge al controllo della Suprema Corte, a meno che non si verifichino due condizioni eccezionali:
1. La decisione è frutto di mero arbitrio.
2. La motivazione si basa su un ragionamento palesemente illogico.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello, pur sintetica, fosse sufficiente e non presentasse tali vizi. Richiamando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713 del 2010), i giudici hanno sottolineato che è da considerarsi adeguatamente motivata anche la decisione che, per giustificare l’equivalenza tra le circostanze, si limiti a ritenerla la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena inflitta nel concreto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento fondamentale: impugnare una sentenza in Cassazione lamentando unicamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è una strada processuale estremamente difficile e con scarse probabilità di successo. Per poter sperare in un annullamento, non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice, ma è necessario dimostrare che la sua motivazione è viziata da un’irragionevolezza manifesta o da totale arbitrarietà. Questa pronuncia ribadisce la netta separazione tra il giudizio di fatto, riservato ai tribunali di merito, e il giudizio di diritto, di competenza esclusiva della Corte di Cassazione, conferendo ampia autonomia ai giudici di primo e secondo grado nella commisurazione della pena.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché l’unico motivo presentato, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte.
La Corte di Cassazione può rivedere la decisione di un giudice sulla concessione delle attenuanti?
Di norma no. La valutazione delle circostanze è un potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione della decisione è frutto di puro arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Qual è stata la conseguenza finale per i ricorrenti?
Oltre al rigetto dei loro ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nel proporre un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9525 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a LESINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
STRAFEZZA NOME NOME NOME CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME; ritenuto che l’unico comune motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenz manifestamente infondato: invero, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al si di legittimità qualora – come nella fattispecie – non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamen e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei r evidenziati i profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma d tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente