Circostanze attenuanti generiche: il peso dei precedenti penali
Le Circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto incondizionato dell’imputato, ma richiedono una valutazione discrezionale del giudice basata su elementi meritevoli di una riduzione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che la presenza di una pluralità di arresti e condanne per reati analoghi è un fattore determinante per negare tale beneficio.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte di Appello di Torino. L’imputato lamentava la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle Circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del Codice Penale. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente i presupposti per una mitigazione del trattamento sanzionatorio, limitandosi a una visione parziale della condotta del reo.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come la Corte di merito abbia operato una valutazione di fatto immune da vizi logici o errori di diritto. Il punto centrale della decisione risiede nella condotta di vita dell’imputato, caratterizzata da una sistematica violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti. Tale elemento, supportato da numerosi precedenti e arresti, è stato ritenuto incompatibile con la concessione di benefici volti a premiare una condotta post-delittuosa positiva o una minore gravità soggettiva del reato.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento chiariscono che il giudice, nel decidere sull’applicazione delle Circostanze attenuanti generiche, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla personalità del reo e sulla sua propensione a delinquere. La pluralità di condanne per reati della stessa indole (nello specifico, violazioni della legge sugli stupefacenti) rappresenta un dato oggettivo che giustifica il diniego della mitigazione della pena. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso, non essendo imputabile a cause esterne ma a una colpa del ricorrente, comporta obbligatoriamente la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria equa, fissata in questo caso in 3.000 euro.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma che la funzione delle Circostanze attenuanti generiche è quella di adeguare la pena al caso concreto in presenza di elementi positivi. Tuttavia, quando il profilo criminale dell’imputato è segnato da recidive e precedenti specifici, il rigetto della richiesta di attenuazione è pienamente legittimo e insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Questo orientamento scoraggia ricorsi meramente dilatori e sottolinea l’importanza di una condotta rispettosa della legge per accedere a benefici sanzionatori.
Le attenuanti generiche sono obbligatorie se richieste?
No, la loro concessione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve rinvenire elementi positivi nella condotta o nella personalità dell’imputato.
I precedenti penali possono impedire la riduzione della pena?
Sì, la presenza di numerosi arresti o condanne per reati della stessa indole è considerata un motivo legittimo per negare le attenuanti generiche.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i 1.000 e i 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48737 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48737 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1 / RilevatoVil ricorso proposto da NOME COGNOME, che, con un unico motivo, deduce la violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen., è inammissibile in quanto la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica e immune da errore di diritto, non ha ravvisato i presupposti per una mitigazione della pena alla luce della pluralità di arresti e di condanne per analoghe violazioni alla normativa in materia di sostanze stupefacenti, elemento certamente valutabile a tale scopo (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.