Circostanze Attenuanti Generiche: Quando la Condotta dell’Imputato le Esclude
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e dipende strettamente dalla valutazione di elementi positivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la condotta processuale ed extraprocessuale dell’imputato, in particolare in casi di evasione, possa precludere tale beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale. L’imputato aveva beneficiato della misura degli arresti domiciliari, ma se ne era allontanato in più occasioni. A seguito della sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’uomo ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. A suo dire, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato il diniego di tale beneficio.
La Decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure mosse alla sentenza d’appello sono state giudicate “generiche”. L’imputato, infatti, non ha contestato specifici vizi logici o giuridici della motivazione, ma si è limitato a dolersi della decisione sfavorevole. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché le circostanze attenuanti generiche sono state negate?
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che la Corte di Cassazione ha ritenuto immuni da vizi. La Suprema Corte ha evidenziato come la decisione della Corte d’Appello fosse basata su una motivazione logica e coerente. I giudici di merito avevano negato le attenuanti generiche valorizzando specifici elementi negativi desunti dalla condotta dell’imputato. In particolare, è stato sottolineato che l’uomo era evaso dagli arresti domiciliari in “plurime occasioni”. Questo comportamento, secondo i giudici, dimostrava una totale assenza di “resipiscenza”, ovvero di pentimento e consapevolezza del proprio errore. Inoltre, non era emerso alcun atteggiamento collaborativo nei confronti dell’Autorità Giudiziaria. In sintesi, per ottenere le attenuanti generiche, non basta l’assenza di elementi negativi, ma è necessaria la presenza di elementi positivamente apprezzabili, che in questo caso mancavano completamente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza penale: le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma una concessione discrezionale del giudice, che deve essere ancorata a elementi concreti e positivi. La condotta dell’imputato, sia prima che durante il processo, è un fattore determinante. La ripetuta violazione delle misure cautelari, come l’evasione dagli arresti domiciliari, viene interpretata come un chiaro sintomo di noncuranza per le prescrizioni della legge e di mancanza di pentimento. Per la difesa, ciò significa che la richiesta di attenuanti generiche deve essere supportata da prove concrete di un cambiamento positivo o da elementi che mettano in buona luce la personalità dell’imputato, non potendo basarsi su una mera critica generica della decisione del giudice.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure mosse contro la sentenza erano generiche e non individuavano vizi specifici nella motivazione della Corte d’Appello.
Quali sono stati gli elementi decisivi per negare le circostanze attenuanti generiche?
Gli elementi decisivi sono stati le plurime evasioni dell’imputato dagli arresti domiciliari, l’assenza di qualsiasi segno di pentimento (resipiscenza) e la mancanza di un atteggiamento collaborativo con l’Autorità Giudiziaria.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46243 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46243 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA BRUNA NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censu generiche in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) ed in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, a stregua della quale non emerge alcun elemento positivamente apprezzabile e tenuto conto che l’imputato è evaso dagli arresti domiciliari in plurime occasioni n mostrando alcuna resipiscenza in ordine alla propria condotta né alcun atteggiamento collaborativo nei confronti dell’Autorità Giudiziaria.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/2023.