Circostanze attenuanti generiche: il giudizio del giudice non è sindacabile se logico
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti non può essere messo in discussione in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è sufficiente e priva di vizi logici.
I Fatti del Caso
Due soggetti venivano condannati per un delitto di furto aggravato da molteplici circostanze, tra cui l’aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio e con l’uso di violenza sulle cose. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ma aveva confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti contestate e le circostanze attenuanti generiche concesse.
Contro questa decisione, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, lamentando proprio la mancata concessione della prevalenza delle attenuanti generiche, che avrebbe comportato una pena più mite. L’unico motivo del ricorso si concentrava sulla richiesta di una valutazione più favorevole del loro comportamento processuale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando anche una pronuncia delle Sezioni Unite. Secondo la Corte, le decisioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto sono tipiche del giudizio di merito e sfuggono al controllo di legittimità, a meno che non siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Le Motivazioni: il bilanciamento delle circostanze e i limiti del sindacato di legittimità
Il cuore della motivazione risiede nella riaffermazione dei limiti del sindacato della Corte di Cassazione. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è verificare che la decisione sia supportata da una motivazione adeguata e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva ampiamente giustificato la scelta di non concedere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione si basava su elementi concreti e negativi, quali:
* I numerosi precedenti penali degli imputati.
* La dettagliata programmazione e organizzazione del furto.
* La pianificazione di una trasferta di otto persone al solo scopo di commettere il reato.
* La particolare intensità dell’elemento soggettivo (dolo).
La Corte ha sottolineato come il giudice di primo grado, concedendo l’equivalenza, avesse già operato una valutazione “benevola” del contegno processuale degli imputati. Pertanto, la decisione di non accordare un beneficio ancora maggiore (la prevalenza) era tutt’altro che illogica o arbitraria, ma anzi ben ancorata ai fatti e alla personalità degli autori del reato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per contestare in Cassazione il bilanciamento delle circostanze non è sufficiente prospettare una valutazione diversa o più favorevole. È necessario, invece, dimostrare un vizio logico manifesto o una totale assenza di motivazione nella decisione del giudice di merito. La discrezionalità del giudice nel determinare la pena, attraverso il meccanismo del bilanciamento, è molto ampia e viene protetta in sede di legittimità, a patto che sia esercitata in modo razionale e trasparente. Di conseguenza, le strategie difensive devono concentrarsi sull’evidenziare eventuali palesi illogicità nel percorso argomentativo della sentenza, piuttosto che sulla semplice richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite.
Un imputato può ricorrere in Cassazione solo perché non è d’accordo su come il giudice ha bilanciato le circostanze attenuanti e aggravanti?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale motivo di ricorso è inammissibile. Il bilanciamento delle circostanze è una valutazione discrezionale del giudice di merito e può essere contestato solo se la sua motivazione è palesemente illogica o arbitraria.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in questo caso?
La Corte ha tenuto conto di diversi fattori negativi, tra cui i numerosi precedenti penali degli imputati, la dettagliata programmazione del furto, l’organizzazione di un viaggio di gruppo appositamente per commettere il reato e la notevole intensità dell’intenzione criminale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva e non possa più essere modificata. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12949 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12949 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERCOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME NOME di COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 e 61 nn. 5 e 7 cod. pe riqualificando l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. perì. come fatto commesso su cos destinate a pubblico servizio o alla pubblica utilità (fatto commesso in Capoliveri il 19 genn 2013);
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo di comune difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che denuncia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per dirit vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implican una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittim qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficie motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (S U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che, tenuto conto dei plur precedenti penali degli imputati, della dettagliata programmazione del furto, dell’organizzazion di una trasferta per otto persone proprio per commettere il programmato e grave delitto di furt in una banca, in orario notturno e quindi con particolare intensità dell’elemento soggettivo primo giudice, solo in virtù di una benevola valutazione del loro contegno processuale, aveva riconosciuto l’equivalenza fra il concesso beneficio di cui all’art. 62 bis cod. pen. e le aggravanti contestate);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condan dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente