Circostanze attenuanti generiche: il potere discrezionale del Giudice di Merito
Nel sistema penale italiano, la determinazione della pena non è un mero calcolo matematico, ma il risultato di una complessa valutazione da parte del giudice. Un ruolo cruciale in questo processo è svolto dalle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini della discrezionalità del giudice di merito nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, chiarendo quando la sua decisione diventa insindacabile in sede di legittimità.
Il caso in esame: la richiesta di prevalenza delle attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza della Corte d’Appello di Perugia. La difesa lamentava l’erronea applicazione della legge penale, in particolare con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. In sostanza, gli imputati chiedevano una pena più mite, sostenendo che gli elementi a loro favore dovessero avere un peso maggiore rispetto a quelli sfavorevoli.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto tale richiesta. I giudici di secondo grado avevano motivato la loro decisione evidenziando come non fossero emersi ulteriori elementi positivi a favore degli imputati, oltre a quelli già presi in considerazione in primo grado per giustificare un giudizio di mera equivalenza tra le circostanze. Inoltre, avevano sottolineato la particolare gravità del fatto, connotato da plurime e consistenti aggravanti.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Gli Ermellini hanno ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da un apparato argomentativo coerente e sufficiente, respingendo le censure della difesa. La Corte ha confermato che il giudizio di comparazione tra circostanze opposte rientra nella sfera di valutazione discrezionale del giudice di merito.
Le motivazioni: i limiti al sindacato sulle circostanze attenuanti generiche
La Suprema Corte ha chiarito un principio fondamentale: il giudizio sulla concessione e sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta pienamente valida.
I giudici di legittimità hanno specificato che è considerata sufficiente anche la motivazione che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza (invece che della prevalenza delle attenuanti), si limiti a ritenerla più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena, oppure, come nel caso in esame, evidenzi l’assenza di ulteriori elementi positivi da valutare. La decisione del giudice di merito era, quindi, ben ancorata ai fatti processuali e non presentava vizi logici tali da poter essere annullata.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
L’ordinanza in commento consolida un orientamento giurisprudenziale costante. La concessione delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio deve essere motivato. Tale motivazione, tuttavia, non deve essere necessariamente analitica: è sufficiente che dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni per cui non si è ritenuto di concedere un beneficio maggiore rispetto all’equivalenza. Per gli avvocati, ciò significa che, per avere successo in un ricorso per Cassazione su questo punto, non basta lamentare il mancato riconoscimento della prevalenza, ma è necessario dimostrare un vizio logico manifesto o una totale assenza di motivazione nella decisione del giudice di merito.
Quando il giudice può negare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche?
Il giudice può negare la prevalenza e optare per un giudizio di equivalenza quando ritiene che tale soluzione sia più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena, oppure quando constata l’assenza di ulteriori elementi positivi a favore dell’imputato oltre a quelli già considerati.
La valutazione del giudice sulla comparazione tra circostanze può essere contestata in Cassazione?
No, di regola non può essere contestata. La valutazione sulla comparazione tra circostanze è un giudizio di merito discrezionale che sfugge al controllo della Corte di Cassazione, a meno che la decisione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico e la motivazione sia insufficiente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione su questo punto viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38711 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
MURATI COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Rilevato che, a motivi di ricorso,la difesa lamenta erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito, ai fini del diniego della concessione del beneficio invocato, posto in evidenza ‘la mancanza di ulteriori positivi elementi a favore degli imputati oltre a quelli già considerati in primo grado per il giudizio di equivalenza e la entità del fatto, connotato da plurime, consistenti aggravanti.
Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l’assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, COGNOME, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). ).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presi ente