Circostanze Attenuanti Generiche: La Cassazione sui Limiti della Motivazione del Giudice
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo l’onere di motivazione che grava sul giudice nel momento in cui decide di negare tale beneficio. Vediamo nel dettaglio il caso e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di falsità materiale commessa da privato, confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena. La questione è dunque giunta al vaglio della Suprema Corte, chiamata a verificare la legittimità della motivazione addotta dalla Corte territoriale per giustificare il diniego.
La Decisione della Corte sulle circostanze attenuanti generiche
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè non valuta se le attenuanti fossero o meno meritate), ma si concentra sulla correttezza procedurale e logica della decisione impugnata.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione risiede nel principio, consolidato nella giurisprudenza, relativo all’onere di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha chiarito che il giudice di merito non è tenuto a un’analisi analitica di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, che potrebbero essere presi in considerazione.
Per motivare legittimamente il rigetto della richiesta, è sufficiente un “congruo riferimento” agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della decisione. Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva fatto proprio questo: aveva basato il suo diniego su elementi specifici e pertinenti, rendendo la sua motivazione adeguata e immune da censure di legittimità. La Suprema Corte, quindi, non ha fatto altro che confermare la correttezza dell’operato del giudice precedente, senza la necessità di riesaminare i fatti.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Onere della Difesa: Per la difesa, non è sufficiente una generica richiesta di concessione delle attenuanti. È necessario argomentare in modo specifico e puntuale, evidenziando elementi concreti e rilevanti che possano positivamente incidere sul giudizio del magistrato.
2. Limiti del Ricorso in Cassazione: Il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Se la motivazione del giudice di appello è logicamente coerente e sufficiente, anche se sintetica, la Suprema Corte non può intervenire per modificarla.
3. Economia Processuale: Il principio mira a evitare ricorsi dilatori e a valorizzare la valutazione compiuta dai giudici che hanno avuto un contatto diretto con le prove e le parti del processo.
In conclusione, la decisione di negare le attenuanti generiche è legittima quando il giudice indica, anche brevemente, le ragioni fondate su elementi concreti che l’hanno determinata, chiudendo così la porta a contestazioni generiche in sede di legittimità.
È sufficiente una motivazione sintetica del giudice per negare le circostanze attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza la necessità di un’analisi dettagliata di tutti gli aspetti.
Qual è la conseguenza se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina la questione nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato l’imputato era stato condannato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per il reato di falsità materiale commessa dal privato, previsto dall’art. 482 del codice penale, in relazione all’art. 477 dello stesso codice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16643 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16643 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 482 cod. peri. in relazione all’art. 477 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024