Circostanze Attenuanti Generiche: Quando il Diniego è Legittimo
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto. Tuttavia, cosa accade quando queste vengono negate? Con l’Ordinanza qui in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato: il diniego è legittimo se sorretto da una motivazione adeguata, anche se sintetica.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva confermato la sua condanna per i reati di cui agli artt. 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e 496 (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o altrui) del codice penale. L’unico motivo di doglianza sollevato in sede di legittimità era la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta ingiusta dalla difesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta di concessione delle attenuanti, ma si concentra sulla correttezza procedurale e logica della decisione del giudice di secondo grado. La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso era manifestamente infondato, condannando di conseguenza la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sul Diniego delle Circostanze Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nella motivazione con cui la Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della ricorrente. Gli Ermellini hanno richiamato un indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli all’imputato.
È invece ritenuto sufficiente che il giudice faccia un “congruo riferimento” agli elementi che ha considerato decisivi o rilevanti per giungere alla sua conclusione. Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva fornito tale riferimento nella sua sentenza. Pertanto, la decisione di negare il beneficio era stata motivata in modo adeguato e non era sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la notevole discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche. Le implicazioni pratiche sono significative: per contestare efficacemente un diniego in Cassazione, non basta semplicemente dissentire dalla valutazione del giudice. È necessario, invece, dimostrare un vizio logico manifesto nella motivazione o una sua totale assenza.
Il principio riaffermato sottolinea che un ricorso basato esclusivamente su questo motivo ha scarse probabilità di successo se la sentenza impugnata contiene una giustificazione, anche sintetica, che sia coerente e logicamente strutturata. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici a carico del ricorrente.
 
Per quale motivo principale è stato presentato ricorso in Cassazione?
L’unico motivo del ricorso era la contestazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte di Appello.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, affermando che, secondo la giurisprudenza consolidata, è sufficiente che il giudice di merito fornisca un congruo riferimento agli elementi decisivi per motivare il diniego delle attenuanti, come era avvenuto nel caso di specie.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della decisione?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4714 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4714  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARCIANISE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 483 e 496 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024