Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25320 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25320 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il 31/01/1966 COGNOME nato il 28/02/1961
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale sono stati condannati in relazione al r previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.209.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunqu reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso a contestare la destinazione a uso personale della sostanza stupefacente – è st analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire alla concreta dinam dei fatti accertata dagli operanti in ordine al perfezionamento di un’attivit cessione imputabile al NOME COGNOME e al ritrovamento, nell’appartamento occupato dai due imputati, di sostanza stupefacente e di materiale atto al relati confezionamento.
Il motivo attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è pure manifestamente infondato
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazion insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia con anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. p considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene preva ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di spe
quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsias elemento positivo idoneo a giustificare l’applicazione delle relative circosta
attenuanti anche alla luce degli elementi rappresentati dai precedenti d prevenuti, entrambi recidivi.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore