Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9359 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9359 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il 21/10/1995
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
P
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando con un primo motivo vizio motivazionale e violazione di legge in punto di mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen. e con secondo in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione de causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha a mentatamente e logicamente motivato il diniego dell’invocata causa di non punibilità con la presenza a carico dell’odierno ricorrente di ben tre precedenti per analogo a quello per cui si procede che integrano il presupposto dell’abitualità d condotta ostativo ex lege al riconoscimento del fatto di particolare tenuità.
In proposito va ricordato che, in tema di non punibilità per particolare tenu del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’a tore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del gi procedente (così Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, COGNOME, Rv. 278347, in un procedimento per il reato di evasione, la corte di appello aveva escluso la causa non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo valutato l’esistenza di anal condotte pregresse risultanti dagli atti; conf. Sez. 3, Sentenza n. 776 del 4/4/ dep. 2018, COGNOME, Rv. 271863).
2.2. Manifestamente infondata è anche la doglianza in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l’odierno ricorrente, la presenza – oltre alle già ricordate condanne per fatti loghi – di tre condanne per delitti in materia di stupefacenti.
I provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvi dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle at nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilev rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez 23055 del 23/4/2013, COGNOME e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte
ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valutazione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell’11/10/2013 dep 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/02/2025