Circostanze attenuanti generiche: perché la Cassazione le nega in caso di precedenti specifici
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, capace di incidere concretamente sull’entità della pena. Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata e deve essere esercitata sulla base di parametri ben precisi. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un’analisi chiara dei motivi che possono portare al diniego di questo beneficio, specialmente in presenza di un profilo di pericolosità sociale dell’imputato.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo grado e in appello per una serie di reati, tra cui il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, il porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. I fatti si erano svolti in orario notturno, nel centro di una città, dove l’imputato circolava a velocità molto elevata, ignorando l’ordine di fermarsi intimatogli dalle forze dell’ordine. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando unicamente l’erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo una mera riproposizione di argomenti già ampiamente e correttamente confutati dalla Corte d’Appello. La decisione si fonda su una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e della gravità dei fatti, elementi che, secondo i giudici, non giustificavano in alcun modo la concessione di uno sconto di pena.
Le motivazioni: i pilastri del diniego delle circostanze attenuanti generiche
La Corte ha articolato la propria decisione su tre elementi fondamentali che, letti congiuntamente, hanno reso impossibile la concessione delle attenuanti.
1. La Valutazione dei Precedenti Penali
Il primo elemento valorizzato è il profilo soggettivo dell’imputato, definito ‘pluripregiudicato’. Non si trattava di precedenti generici, ma di condanne specifiche per reati contro la persona (minacce, lesioni personali), in materia di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Questa ‘carriera criminale’ è stata considerata un indice negativo preponderante, che dimostra una persistente inclinazione a delinquere incompatibile con il beneficio richiesto.
2. La Gravità del Fatto
Oltre ai precedenti, i giudici hanno posto l’accento sulla gravità oggettiva della condotta. Guidare a velocità elevata, di notte, in un centro cittadino, e non fermarsi all’alt della polizia, sono comportamenti che denotano un alto grado di pericolosità e disprezzo per le regole della convivenza civile e della sicurezza pubblica. Questa condotta è stata ritenuta un fattore ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il Comportamento Processuale
Infine, è stato analizzato il comportamento tenuto dall’imputato durante il processo. Egli si era limitato ad ammettere di essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Secondo la Corte, questa ammissione parziale non costituisce un elemento positivo sufficiente. Richiamando un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 19155/2021), la Corte ha ribadito che il semplice consenso all’acquisizione degli atti di indagine (o, come in questo caso, un’ammissione minima) non è un fattore di per sé valorizzabile per ottenere una riduzione della pena. Manca, in sostanza, una reale e significativa resipiscenza.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma un beneficio da concedere solo quando emergono elementi positivi concreti che possano giustificare una mitigazione della pena. La presenza di precedenti penali specifici, unita alla gravità oggettiva del reato e a un comportamento processuale non pienamente collaborativo, crea un quadro complessivo negativo che legittima pienamente il diniego del beneficio da parte del giudice. La valutazione deve essere globale e non può basarsi su singoli elementi isolati e di scarsa rilevanza.
Avere precedenti penali specifici impedisce di ottenere le circostanze attenuanti generiche?
Sì, secondo questa ordinanza, avere numerosi precedenti penali, soprattutto se specifici e per reati contro la persona o di resistenza, è un fattore fortemente negativo che, unito ad altri elementi, può portare al diniego delle attenuanti.
Ammettere solo una parte dei fatti contestati è sufficiente per ottenere uno sconto di pena?
No. La Corte ha chiarito che un’ammissione parziale, come quella di essersi rifiutato di fare l’alcoltest, non è un comportamento processuale sufficientemente positivo da giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, specialmente a fronte della gravità complessiva della condotta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata e senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41160 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41160 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 4 aprile 2025 di conferma della pronuncia di condanna del Tribunale di Reggio Emilia nei suoi confronti in ordine ai reati di cui agli artt. 186, co. 7, d.lgs. 285/1992, 699 cod. pen. e 4 L. n. 110/1975, con la recidiva, commessi in Reggio Emilia il 21 dicembre 2020.
E’ stato proposto ricorso affidato a un motivo con cui si deduce l’erronea applicazione dell’art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione.
Il ricorso, meramente reiterativo dei motivi di gravame, non si confronta con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale che ha già replicato alle suddette allegazioni difensive rilevando che il ricorrente è pluripregiudicato per reati specifici e contro la persona (minacce, lesioni personali volontarie oltre che in materia di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale ); ha posto l’accento
sulla gravità del fatto, avuto riguardo alla circostanza che questi in orario notturno, in pieno centro, circolava a d altissima velocità, senza fermarsi all’alt intimatogli .
E’ stato evidenziato , quanto al comportamento processuale, che il ricorrente si è limitato ad ammettere di essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. E’ stata poi richiamata giurisprudenza che evidenzia come il consenso alla acquisizione degli atti di indagine non costituisce elemento valorizzabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, Rv 281879).
Con tutto quanto argomentato il ricorso non si confronta e si limita a ribadire gli argomenti già ampiamente e coerentemente confutati.
Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 2 dicembre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME