Circostanze Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti del proprio giudizio, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle circostanze attenuanti generiche e la ricostruzione dei fatti. La decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte Suprema è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro la Valutazione di Merito
Due soggetti condannati in Corte d’Appello hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando due aspetti principali della sentenza impugnata. In primo luogo, contestavano la qualificazione giuridica del reato, proponendo una diversa lettura delle prove raccolte, come le dichiarazioni della vittima e gli accertamenti della polizia giudiziaria. In secondo luogo, si dolevano del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate.
I Motivi del Ricorso e le Circostanze Attenuanti Generiche
I ricorrenti hanno basato la loro impugnazione su due motivi principali, entrambi volti a ottenere una revisione del giudizio di merito, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
La Riqualificazione del Fatto
Il primo motivo mirava a una rilettura alternativa delle prove. I ricorrenti, in sostanza, chiedevano alla Cassazione di interpretare diversamente gli elementi probatori già valutati dalla Corte d’Appello. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che un simile approccio è estraneo al suo sindacato, a meno che non vengano dedotti specifici travisamenti della prova, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Il Bilanciamento delle Circostanze
Il secondo motivo di ricorso contestava la graduazione della pena e, in particolare, il bilanciamento tra le aggravanti e le circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte ha sottolineato che si tratta di una valutazione puramente discrezionale, riservata al giudice di merito. Finché la decisione è supportata da una motivazione sufficiente, logica e non arbitraria, essa non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, fornendo chiarimenti essenziali sui limiti del proprio potere di revisione.
Il Collegio ha spiegato che le doglianze relative alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove sono inammissibili perché sollecitano una rivalutazione del merito, che non rientra nelle competenze della Corte di legittimità. Il suo compito è assicurare l’osservanza della legge e la coerenza logica della motivazione, non stabilire una ‘verità’ alternativa.
Per quanto riguarda il bilanciamento delle circostanze, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la decisione del giudice di merito è insindacabile se sorretta da una motivazione adeguata e non manifestamente illogica. Nel caso specifico, i giudici d’appello avevano fornito una giustificazione congrua delle loro scelte sanzionatorie. Inoltre, per uno dei ricorrenti, la richiesta di prevalenza delle attenuanti si scontrava con un divieto esplicito previsto dall’art. 69, quarto comma, del codice penale, che impedisce tale prevalenza in caso di recidiva reiterata.
Le Conclusioni: La Discrezionalità del Giudice di Merito
In conclusione, l’ordinanza riafferma un caposaldo del processo penale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La valutazione delle prove e la quantificazione della pena, inclusa la concessione e il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, sono espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio, ma deve limitarsi a censurare vizi di legge o di motivazione palesemente illogica, senza invadere l’ambito decisionale riservato ai gradi precedenti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo e le prove?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
La decisione del giudice sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche può essere contestata in Cassazione?
Può essere contestata solo se la motivazione del giudice è assente, manifestamente illogica o contraddittoria. La graduazione della pena e il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti sono valutazioni discrezionali del giudice di merito e, se sorrette da una motivazione sufficiente, non sono sindacabili in Cassazione.
Le circostanze attenuanti generiche possono sempre prevalere sulla recidiva?
No. In particolare, l’articolo 69, quarto comma, del codice penale stabilisce un divieto esplicito: le circostanze attenuanti generiche non possono essere ritenute prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29048 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29048 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi Presentati nell’interesse . di COGNOME NOME e COGNOME NOME; ritenuto che il primo motivo di ricorso (comune), con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata agli imputati, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto motivatamente respinte in appello, un’alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in proposito, pagg. 5 e 6 sulla ricostruzione dei fatti condivisa dalla Corte territoriale e corroborata dalle dichiarazioni della vittima e della teste nonché dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria);
considerato che il secondo motivo di ricorso (comune), con cui si contesta il mancato riconoscimento delle concesse circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle aggravanti contestate e nella massima estensione, non è consentito in sede di legittimità poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, e le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, siano sorrette da sufficiente motivazione (si vedano pagg. 6 e 7) e non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
che, peraltro, rispetto alla posizione del solo COGNOME NOME, la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell’art. 69, quarto comma, cod. pen.;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.