Circostanze attenuanti generiche: quando la Cassazione fissa i paletti
La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili del ricorso in sede di legittimità quando si contesta la gestione delle circostanze attenuanti generiche. In un caso di tentato furto, i giudici supremi hanno ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: la valutazione sulla concessione delle attenuanti e sulla commisurazione della pena è un’attività squisitamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in Cassazione se non per vizi di motivazione palesi e macroscopici.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Bologna per il delitto di tentato furto e per una contravvenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia. La sentenza veniva confermata anche dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, non ritenendosi soddisfatto del trattamento sanzionatorio ricevuto, decideva di proporre ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il Ricorso e la questione delle circostanze attenuanti generiche
Il ricorrente lamentava, in sostanza, che i giudici dei precedenti gradi di giudizio non avessero adeguatamente valorizzato elementi a suo favore, negandogli un’ulteriore riduzione della pena attraverso il meccanismo delle attenuanti generiche. Questo tipo di doglianza è molto comune nei ricorsi per cassazione, ma si scontra spesso con i limiti strutturali del giudizio di legittimità, il cui scopo non è rivalutare nel merito le scelte del giudice, ma solo verificarne la correttezza giuridica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su un ragionamento lineare e conforme a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. In primo luogo, il motivo del ricorso è stato giudicato del tutto generico. Non basta, infatti, lamentare una pena ritenuta eccessiva; è necessario indicare specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione del giudice.
In secondo luogo, e questo è il punto centrale, la graduazione della pena, sia nella determinazione della pena base sia nell’applicazione di aumenti e diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, da esercitarsi secondo i criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale, non è sindacabile in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente le prove e l’imputato.
Infine, la Corte ha rilevato un errore di fondo nel ricorso: l’imputato lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma in realtà il giudice di primo grado gliele aveva già concesse, insieme all’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.). La Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione di confermare la pena, facendo riferimento agli elementi già ponderati in primo grado. Pertanto, il ricorso si basava su un presupposto fattuale inesistente.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce con forza che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Le censure relative al trattamento sanzionatorio possono trovare accoglimento solo se dimostrano un’assoluta mancanza di motivazione o una sua palese illogicità. Un ricorso che si limita a criticare l’entità della pena senza evidenziare vizi giuridici specifici, specialmente se basato su premesse errate, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione serve da monito: le strategie difensive devono concentrarsi su violazioni di legge concrete, piuttosto che su un generico dissenso verso le valutazioni discrezionali del giudice.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice?
Generalmente no. Secondo quanto stabilito dalla Corte, la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria, non per un semplice disaccordo sulla sua entità.
Per quale motivo il ricorso sulle circostanze attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, oltre ad essere generico, si basava su un presupposto fattuale errato. L’imputato lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte ha accertato che queste gli erano già state concesse dal giudice di primo grado.
Quale principio ribadisce questa ordinanza della Cassazione?
L’ordinanza ribadisce il principio consolidato secondo cui la valutazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione delle attenuanti, è di competenza esclusiva del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un nuovo esame dei fatti, ma deve limitarsi a controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32661 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna che ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di tentato furto e alla contravvenzione di cui all’art. 76, comma 3, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
Considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzioNOMErio, lamentando, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre a essere del tutto generico, non è consentito in sede di legittimità perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena sia in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, sia alla fissazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel caso di specie, l’onere argomentativo della corte territoriale è stato assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di primo grado, il quale aveva già concesso all’imputato non solo le circostante attenuanti generiche, ma anche l’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente