Circostanze attenuanti generiche: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del ricorso presentato avverso il diniego di tali circostanze, delineando con chiarezza quando un’impugnazione su questo punto non può trovare accoglimento. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di guida senza patente, aggravato dalla recidiva nel biennio. La Corte d’Appello, pur riducendo parzialmente la pena inflitta in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso e la questione delle circostanze attenuanti generiche
L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla richiesta di una rivalutazione della decisione della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti. Secondo la difesa, la motivazione fornita dai giudici di secondo grado sarebbe stata carente o illogica. Questo tipo di censura è molto comune, poiché le attenuanti generiche possono incidere in modo significativo sull’entità finale della pena. Tuttavia, il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo di legittimità sulle decisioni dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero, se l’imputato meritasse o meno le attenuanti), ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che il ricorso non aveva i requisiti per essere esaminato. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, ha osservato che il motivo di ricorso era meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e correttamente respinte dalla Corte territoriale. In pratica, l’imputato non ha introdotto nuovi profili di illegittimità, ma ha semplicemente riproposto le stesse argomentazioni già bocciate in appello. Questo rende il ricorso non consentito in sede di legittimità.
In secondo luogo, e questo è il punto centrale, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: la determinazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in Cassazione, a meno che non sia il risultato di un palese arbitrio o supportata da una motivazione manifestamente illogica, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata. Poiché la decisione della Corte d’Appello era stata motivata in modo logico e coerente, non c’era spazio per un intervento della Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la valutazione sulle circostanze attenuanti generiche è un potere quasi esclusivo dei giudici di primo e secondo grado. Il ricorso in Cassazione per contestare tale decisione ha probabilità di successo solo in casi eccezionali di palese irragionevolezza della motivazione. La mera riproposizione di argomenti già vagliati non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità, con la conseguenza che il ricorrente non solo vede confermata la condanna, ma subisce anche l’onere delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche?
No, se la contestazione si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello e non evidenzia un’assoluta arbitrarietà o una manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché l’unico motivo presentato era una semplice ripetizione di critiche già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte territoriale. Inoltre, la determinazione del trattamento sanzionatorio è un potere discrezionale del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33265 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33265 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NARDO il 01/09/1983
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con quale la Corte di appello di Lecce, parzialmente riformando la pronuncia emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale il 13 gennaio 2023 pe avere ridotto la pena allo stesso irrogata, l’ha confermata con rigua all’affermazione di penale responsabilità per il reato di guida senza patente recidiva nel biennio.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vaglia correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 2 e 3 sent. dovendosi altresì ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalment rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazion incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presi