Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43648 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43648 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTI COSMA E DAMIANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città del 23/09/2021, che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 e n. 4, 416-bis.1 cod. pe perché, in concorso con altri (svolgendo il ricorrente la funzione di condurre in loco l’esecutore materiale, NOME COGNOME), esplodendo più colpi di pistola TARGA_VEICOLO parabellum e, così, attingendo NOME COGNOME con undici proiettili, ne cagionava la morte e per l’effetto – riconosciute le circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell’equivalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 577 n. 3 cod. pen. e alla recidiva (qualificata come specifica), nonché ritenuta l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e, infine applicata la diminuente del rito – lo aveva condannato alla pena di anni quattordici di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare; con le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della interdizione legale durante il tempo di espiazione della pena, oltre che della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale; con condanna, a titolo di provvisionale, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite e generica liquidazione degli stessi nella somma di euro diecimila, per ciascuna di esse, nonché rimessione delle parti, quanto alla residua quantificazione del danno da risarcire, dinanzi al competente Giudice civile; con condanna, altresì, alla rifusione – in favore delle parti civili medesime – delle spese di costituzione assistenza; con confisca e distruzione, infine’ di quanto in sequestro.
Attenendosi alla ricostruzione storica e oggettiva operata in sede di merito, il fatto omicidiario venne commesso in Vitulazio il 29/10/1992, allorquando un gruppo composto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, agendo su mandato omicidiario loro conferito da NOME COGNOME, uccise NOME COGNOME e ferì NOME COGNOME. L’azione rappresentava la reazione dell’RAGIONE_SOCIALE al comportamento, ritenuto scarsamente confacente agli interessi del sodalizio, che era stato serbato dalla giovane vittima.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene domandato l’annullamento della sentenza a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione d legge, ovvero per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità okella
motivazione in relazione all’art. 62 -bis cod. pen., con riferimento al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La corte di assise di appello non avrebbe adempiuto adeguatamente all’obbligo motivazionale, non avendo considerato nella giusta misura l’apporto confessorio offerto dall’imputato. Né è stata considerata in modo congruo la presa di coscienza di quanto accaduto, ad opera del ricorrente; quest’ultimo dato costituisce unitamente all’ammissione delle proprie responsabilità – un importante fattore prodronnico, rispetto all’inizio del percorso atto a consentire la risocializzazione il pieno recupero del reo. Non vi è stata, quindi, una adeguata personalizzazione del trattamento sanzionatorio, essendo sicuramente possibile la formulazione di un giudizio in termini più positivi, in modo speculare alle dichiarazioni confessorie rese nel corso del giudizio.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, essendo lo stesso generico e, comunque, manifestamente infondato. La Corte di assise di appello ha sottolineato che già in primo grado è stata operata una decurtazione sanzionatoria molto vicina alla soglia massima consentita, così risultando GLYPH sostanzialmente GLYPH neutralizzato GLYPH l’aggravamento GLYPH conseguente all’operatività dell’art. 416-bis.1. cod. pen. Il trattamento sanzionatorio, quindi stato giudicato non eccessivamente severo, con conseguente inconsistenza della rivendicazione volta al computo delle generiche nella massima estensione. La difesa, inoltre, si limita a sostenere il mancato rispetto dell’obbligo motivazionale per mancata valorizzazione dell’apporto confessorio. La sentenza impugnata appare, invece, del tutto immune da vizi rilevabili in sede di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Questa Corte ha ripetutamente chiarito, infatti, come le circostanze attenuanti atipiche rappresentino uno strumento volto alla individualizzazione della risposta sanzionatoria, al ricorrere – in positivo – di elementi attinenti al f o alla personalità, che appaiano tali da rendere necessaria la mitigazione dosimetrica, pur senza essere previsti espressamente da altra disposizione di legge. L’applicazione della norma necessita, pertanto, di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludere l’esistenza di un generico potere discrezionale, attribuito al giudice, di riduzione dei limiti leg della sanzione, dovendosi di contro apprezzare e valorizzare un ben determinato
«aspetto», del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tr molte, si veda Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, COGNOME, Rv. 214200).
2.1. Il principio di diritto che governa la materia, inoltre, è nel senso che mancata concessione delle circostanze attenuanti genenche nella massima estensione, pari a un terzo, non postula che il Giudice prenda in considerazione necessariamente gli elementi favorevoli addotti dalla difesa (magari anche per disattenderli). Risulta infatti bastevole il fatto che, nel richiamo agli elementi segno sfavorevole reputati di maggior rilievo, nonché in grado di inibire il computo delle generiche nella massima estensione, il Giudice abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, giudicandolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, conformemente al dettato dell’art. 27 Cost. (Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217).
2.2. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all’imputato, fa buon governo della legge penale e rende adeguatamente conto delle ragioni che hanno guidato – nel rispetto del principio di proporzionalità l’esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen.; ciò è a dirsi anche in relazione alla modalità di computo delle concesse circostanze attenuanti generiche, tenuto conto – quanto a quest’ultimo aspetto – della enorme gravità del fatto contestato.
2.3. Il Giudice per le indagini preliminari ha valorizzato, infatti, confessione resa dall’imputato, ponendola a fondamento dela concessione delle circostanze attenuanti generiche; ha poi valutato tali circostanze con il criteri della prevalenza, rispetto alle aggravanti non privilegiate ed alla recidiva. Quanto alla estensione delle circostanze attenuanti generiche, il giudicante ha chiarito di voler giungere ad una misura solo prossima, rispetto alla massima riduzione consentita, essendo necessario tenere nella debita considerazione la fredda determinazione dimostrata, nella esecuzione del mandato onnicidiario. La Corte di assise di appello ha risposto alle critiche che la difesa aveva mosso – già in sede di gravame – rispetto a tale modalità di commisurazione delle circostanze attenuanti generiche. La confessione resa dall’imputato non può essere ritenuta come in ipotesi difensiva – completa e fattivamente collaborativa, essendo essa intervenuta solo all’indomani delle propalazioni di due collaboratori, oltre che dopo le dichiarazioni etero ed autoaccusatorie rese da uno dei coimputati. Né priva di valenza evocativa deve essere ritenuta, anche secondo la Corte di assise di appello, la allarmante gravità del fatto.
2.4. Trattasi di un apparato motivazionale logico, coerente ed esaustivo sotto ogni punto di vista. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono invece meramente assertive, inconsistenti e, in parte,
orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). La sentenza impugnata, quindi, non può che rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2023.