Circostanze attenuanti generiche: quando il ricorso è inammissibile
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è un tema centrale nel diritto penale, spesso oggetto di accesi confronti tra difesa e accusa. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è costante nel richiedere che l’impugnazione non si limiti a una generica richiesta di riduzione della pena, ma affronti direttamente le motivazioni espresse dai giudici di merito.
I fatti oggetto del giudizio
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato contro una sentenza della Corte di Appello. L’imputato lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e criticava la misura del trattamento punitivo applicato. Secondo la tesi difensiva, i giudici di secondo grado non avrebbero valutato correttamente gli elementi che avrebbero potuto portare a una mitigazione della sanzione finale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso deve essere considerato inammissibile. La ragione principale risiede nel difetto di specificità dei motivi proposti. I giudici hanno chiarito che, quando una sentenza d’appello fornisce una spiegazione logica, sufficiente e priva di contraddizioni sul perché ha negato determinati benefici, tale valutazione non può essere ribaltata in sede di legittimità se il ricorrente non indica con precisione l’errore logico o giuridico commesso.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento evidenziano come le doglianze della difesa non si siano confrontate con il contenuto effettivo della sentenza impugnata. La Corte di Appello aveva infatti esaminato adeguatamente le deduzioni difensive, rendendo il giudizio di merito insindacabile. In assenza di un contrasto argomentativo serio e puntuale, il ricorso decade. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’inammissibilità comporta obbligatoriamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende, fissata in questo caso in tremila euro.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il controllo della Cassazione sulle circostanze attenuanti generiche non è un terzo grado di merito. Se la motivazione del giudice territoriale è coerente e risponde alle tesi della difesa, la decisione resta ferma. Per chi intende impugnare una sentenza, è dunque vitale concentrarsi sulla confutazione logica dei passaggi motivazionali piuttosto che sulla semplice riproposizione di istanze già respinte. Questo approccio è l’unico modo per evitare non solo il rigetto del ricorso, ma anche pesanti sanzioni pecuniarie accessorie.
Perché il ricorso sulle attenuanti generiche può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se non contesta in modo specifico e logico le motivazioni già fornite dal giudice d’appello nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma, solitamente tra 1.000 e 3.000 euro, in favore della Cassa delle Ammende.
La Cassazione può ricalcolare la pena stabilita in appello?
No, la Cassazione verifica solo la legittimità e la logicità della motivazione; non può entrare nel merito della determinazione della pena se questa è ben giustificata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50217 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50217 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, inerenti alla manca concessione delle generiche e alla misura del trattamento punitivo non si confrontano con i contenuto della sentenza impugnata, che su tali punti si rivela sorretta da sufficiente e illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativ giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.