Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2439 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2439 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO DOMENICO
(tv4), k
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento ìmpugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla pena. impugnata,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del tribunale di quella stessa città, che, nel giudizio abbreviato, ha dichiarato NOME COGNOME colpevole di furto ai sensi dell’art. 624 cod. pen., così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell’art. 628 cod. pen., e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, esclusa la recidiva, lo ha condannato, previa riduzione per il rito, alla pena finale di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa.
2.11 ricorso per cassazione, proposto dal difensore di fiducia dell’imputato, avvocato NOME COGNOME è affidato a un unico motivo, con il quale denuncia nullità della sentenza in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso.
Ha depositato memoria conclusiva il difensore del ricorrente, che insiste nel motivo di ricorso.
5.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
6.11 Giudice di primo grado, dopo aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ed escluso la recidiva, passando al calcolo della pena, ha individuato esclusivamente la pena base ( mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa), sulla quale ha operato la riduzione per il rito. Ha, dunque, omesso di dare conto della riduzione ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. L’omessa riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche, pur espressamente riconosciute, è palese e testuale, e non può ritenersi corretta la valutazione della Corte di appello, che ha fatto ricorso a un apodittico richiamo a una volontà del giudicante sulla quantificazione sanzionatoria, senza, però, indicare elementi concreti e idonei che potessero dimostrarla.
7.In particolare, dalla sentenza impugnata, emerge che, decidendo sul gravame dell’imputato, la Corte di appello, pur avendo dato atto dell’erronea determinazione della pena da parte del primo giudice per avere omesso di operare la riduzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, ha poi, irrazionalmente e contraddittoriamente, confermato la sentenza di primo grado, anche relativamente alla pena finale inflitta, sul mero rilievo – del tutto indimostrato – che quella inflitta in primo grado fosse la pena finale effettivamente individuata dal Giudicante.
Deve, dunque, darsi atto che, effettivamente, il primo giudice è incorso in una illegittima omissione in sede di determinazione del trattamento
sanzionatorio, giacchè avrebbe, invece, dovuto operare una prima riduzione per le circostanze attenuanti, previamente riconosciute ( cfr. pg . 4 della sentenza di primo grado), e poi procedere alla diminuzione per il rito.
9. A tale errore può porre rimedio la Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 620 lett. i) cod. proc. pen., sulla base delle statuizioni del giudice di merito, riconoscendo, nella sua massima estensione, la riduzione in questione, e pervenendo al seguente diverso trattamento sanzionatorio: pena base, individuata nelle sedi di merito, mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa; ridotta, per le circostanze attenuanti generiche, a mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa; ridotta, infine, di un terzo, per il rito, a mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 133 di multa.
10. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, previa rideternninazione del trattamento sanzionatorio
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che opera, e, per l’effetto, ridetermina la pena finale in mesi due giorni venti di reclusione ed euro 133,00 di multa.
Così deciso in Roma, addì, 05 novembre 2024
Il Consigliere estensore