Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51547 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51547 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i due differenti ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo del primo ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è manifestamente infondato in quanto si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, congruamente richiamati dalla Corte di merito per respingere la medesima doglianza avanzata con l’atto di appello (si veda, in particolare, pag. 7);
considerato che il secondo motivo del primo ricorso e l’unico motivo del secondo ricorso, con i quali si censura rispettivamente il vizio di motivazione della sentenza impugnata e il difet di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, in realtà concesse, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propri sindacato;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente