Circostanze Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti spunti sulla corretta redazione dei ricorsi e sui limiti del sindacato di legittimità, in particolare riguardo alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso, ribadendo principi consolidati sia in materia processuale che sostanziale. Analizziamo nel dettaglio la decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per il delitto di ricettazione emessa nei confronti di un imputato. A seguito della conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a diversi motivi. Le sue doglianze si concentravano principalmente su due aspetti: da un lato, contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; dall’altro, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha analizzato separatamente i motivi del ricorso, giungendo a conclusioni nette per ciascuno di essi.
Le Motivazioni: Reiterazione dei Motivi e Circostanze Attenuanti Generiche
La decisione della Corte si fonda su due pilastri argomentativi distinti, che meritano un’analisi approfondita.
La Critica alla Ricostruzione dei Fatti: I Motivi Aspecifici
Per quanto riguarda i motivi volti a contestare la responsabilità per il reato di ricettazione, la Cassazione li ha liquidati come inammissibili. La ragione risiede nel fatto che le argomentazioni presentate non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso in Cassazione deve svolgere una funzione di critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, evidenziando vizi di legge o illogicità manifeste della motivazione. Non può, invece, limitarsi a riproporre le stesse questioni di merito, sperando in una nuova e diversa valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
Il Diniego delle Circostanze Attenuanti Generiche
Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse ampiamente e logicamente motivata. La Corte territoriale, infatti, aveva confermato il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato espresso in primo grado, basandosi su elementi concreti e specifici:
* La particolare intensità del dolo: indicativa di una maggiore consapevolezza e volontà criminale.
* Il comportamento elusivo: un atteggiamento che dimostra la mancanza di collaborazione e la tendenza a sottrarsi alle proprie responsabilità.
* L’assenza di qualsivoglia resipiscenza: la totale mancanza di pentimento per il reato commesso.
* I plurimi precedenti penali: un dato oggettivo che denota una spiccata tendenza a delinquere.
La Cassazione ha ribadito che la valutazione circa la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione diventa insindacabile in sede di legittimità quando, come in questo caso, è supportata da una motivazione coerente, non manifestamente illogica e basata su elementi concreti. Citando numerosa giurisprudenza conforme, la Corte ha chiuso ogni spazio a una rivalutazione del giudizio sulla personalità del ricorrente.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma due principi fondamentali per chi opera nel diritto penale. In primo luogo, il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito; deve essere fondato su vizi specifici della sentenza impugnata e non può limitarsi a ripetere argomenti già disattesi. In secondo luogo, il giudizio sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche è espressione di un’ampia discrezionalità del giudice di merito. Se la decisione di negarle è sostenuta da una motivazione logica e ancorata a fatti concreti (come i precedenti penali o l’intensità del dolo), è quasi impossibile ottenerne una riforma in Cassazione.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi di appello già rigettati?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la ‘pedissequa reiterazione’ di motivi già esaminati e respinti nel precedente grado di giudizio rende il ricorso inammissibile per aspecificità, in quanto non assolve alla funzione di critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche in questo caso?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa del giudizio negativo sulla personalità dell’imputato. Tale giudizio si basava su elementi specifici come la particolare intensità del dolo, il comportamento elusivo tenuto, la totale assenza di pentimento (resipiscenza) e i suoi numerosi precedenti penali.
Qual è l’esito di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente, che deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così irrevocabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32016 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i qua contesta l’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al del ricettazione, avuto riguardo all’elemento oggettivo e soggettivo del reato sono consentiti, perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedisse reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto appare in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomen avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 5 e della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce il mancato riconosciment delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Ed inver sul punto, è sufficiente evidenziare che tale statuizione è giustific motivazione esente da manifesta illogicità – atteso che dalla trama motivazion si evince agevolmente che la Corte territoriale ha confermato il negativo giud di personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione particolare intensità del dolo, del comportamento elusivo tenuto, che eviden l’assenza di qualsivoglia resipiscenza e dei plurimi precedenti penali, da ricorrente risulta gravato – con la conseguenza che è insindacabile in cassaz (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 5, n. 43952 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2 COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.